Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18843 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12914/2014 R.G. proposto da:

UNION COLLI SPA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. DARIO MORETTI e dall’Avv. CRISTINA DELLA VALLE, elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, Via Merulana, 234;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), Direzione Provinciale 1 Milano, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 138/44/13, depositata il 12 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

La società contribuente UNION COLLI SPA ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-ter in relazione alla dichiarazione del periodo di imposta dell’esercizio 2007, con la quale erano state disconosciute detrazioni di spese per riqualificazione energetica.

La CTP di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo che non fosse stato superato il limite delle detrazioni previste per legge. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 12 novembre 2013, ha rigettato l’appello della società contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto non spettante tout court la detrazione, osservando che le fatture prodotte dalla società contribuente mancherebbero di specificità tali da ricollegare le prestazioni ivi indicate alle opere di riqualificazione energetica in oggetto.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi; gli enti intimati non si sono costituiti in giudizio.

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 3, nella parte in cui la sentenza di appello avrebbe omesso di verificare la nullità della sentenza di primo grado a termini dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. cit.. Deduce parte ricorrente che le controdeduzioni dell’Ufficio in primo grado “sicuramente rappresentano motivi aggiunti” e che l’Ufficio, avuta conoscenza dell’avviso di trattazione, “avrebbe dovuto dichiarare l’intenzione di proporre nuovi motivi”, con conseguente rinvio della trattazione ad altra data.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. cit., per essere la sentenza di appello fondata “su un punto che i precedenti giudici avevano considerato ormai superato”. Deduce il ricorrente che, avendo la sentenza di primo grado ritenuto che la società contribuente avesse superato il limite di detrazione previsto, la sentenza di appello non si sarebbe potuta, nè dovuta pronunciare sulla questione della insufficienza della documentazione prodotta dalla contribuente al fine della spettanza del diritto alla detrazione, dovendo il giudice di appello limitare il proprio esame al profilo del rispetto del mero superamento del limite di detraibilità.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non contenendo la sentenza impugnata alcuna motivazione in ordine alla non pertinenza della documentazione prodotta. Deduce il ricorrente che la documentazione prodotta era specifica in ordine agli interventi effettuati e ai materiali utilizzati per l’intervento.

2 – Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere parte nei precedenti gradi del giudizio di merito, come risulta dalla sentenza di appello impugnata, nonchè stante la legittimazione attribuita alle Agenzie Fiscali ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556), con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della suddetta Amministrazione centrale, per quanto in motivazione.

3 – Il terzo motivo, il quale assume valore preliminare, è infondato.

3.1- Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).

3.2 – Nella specie, la motivazione – intesa come ricostruzione dell’iter logico sulla base del quale il giudice è giunto alla decisione esiste, per quanto molto stringata (“tutta la documentazione presentata, o meglio tutte le fatture prodotte, mancano di elementi di specificità che le rendano collegabili con le opere di riqualificazione energetica per le quali la società chiedeva il riconoscimento delle detrazioni. Fra le fatture prodotte e le opere per cui si sostiene siano state emesse manca quella pertinenzialità che è necessaria per consentire, ai sensi di legge, le detrazioni”). La motivazione dà conto del fondamento probatorio sulla base del quale la decisione è stata presa (esame delle fatture prodotte) e delle ragioni per cui tale documentazione è stata ritenuta inidonea (mancanza di specificità della descrizione delle fatture al fine di ricondurle alle “opere” per le quali è stata chiesta la detrazione).

4 – Il primo motivo è inammissibile sotto più profili.

4.1 – In primo luogo, il contribuente non dà contezza di avere sollevato tale questione, attinente alla nullità della sentenza di primo grado, in sede di impugnazione, non trascrivendo l’atto di appello, nè allegandolo al ricorso. Lo stesso ricorrente, del resto, deduce di avere sollevato con l’atto di appello questioni di merito in ordine alla spettanza delle detrazioni attinenti alla spettanza della detrazione, così implicitamente dando atto di non avere censurato in appello tale profilo.

4.2 – In secondo luogo, il contribuente si duole del mancato rinvio, asseritamente causato dalla proposizione di motivi aggiunti, ma non trascrive, nè allega l’atto processuale in cui le stesse sarebbero state dedotte (così da identificare la novità delle questioni trattate rispetto alla prospettazione difensiva iniziale), limitandosi ad asserire che le controdeduzioni dell’Agenzia “sicuramente costituiscono motivi aggiunti”.

4.3 – Il motivo è, inoltre, inammissibile, in quanto lo spostamento dell’udienza a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 3, quale effetto del deposito di documenti non conosciuti da parte dell’amministrazione finanziaria in costanza dell’avvenuta fissazione dell’udienza di trattazione, presuppone l’istanza dell’interessato (in questo caso il contribuente), “a pena di inammissibilità” non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza che intende proporre motivi aggiunti. Nel caso di specie, il ricorrente non dà contezza di avere espletato tale incombente processuale.

4.4 – Il motivo è, ulteriormente, inammissibile, in quanto i motivi aggiunti che avrebbero dovuto comportare nel caso di specie la necessità di un differimento della trattazione (del cui mancato differimento si duole parte ricorrente), non solo non attengono alla produzione di documenti – essendo, difatti, legati alla proposizione della questione del superamento del limite di detrazione, sul presupposto che tale questione non sarebbe stata indicata nella cartella impugnata – ma men che meno attengono alla produzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di documentazione non conosciuta dalla parte, presupposto in base al quale può astrattamente procedersi allo spostamento dell’udienza di trattazione (Cass., Sez. V, 7 luglio 2017, n. 16803; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 23326). Nel caso di specie è assorbente osservare che l’amministrazione finanziaria non ha prodotto in primo grado documentazione di cui la parte non fosse a conoscenza, essendosi limitata a introdurre in sede di controdeduzioni mere argomentazioni difensive (per quanto asseritamente ulteriori e diverse rispetto a quanto indicato nella cartella oggetto di impugnazione). In assenza della produzione di nuova documentazione, le parti non hanno titolo per proporre motivi aggiunti, istituto che – al di fuori del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 – è sconosciuto al rito tributario (Cass., Sez. Sez. V, 19 ottobre 2018, n. 26376).

5 – Il secondo motivo è infondato in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, che preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, ma che consente al giudice di appello di riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, salvo il solo giudicato interno, che si verifica in assenza di contestazione (Cass., Sez. III, 13 aprile 2018, n. 9202). E’, quindi, possibile qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, purchè non siano introdotti nuovi elementi di fatto (Cass., Sez. III, 15 maggio 2019, n. 12875).

5.1 – Nel caso di specie deve ritenersi che non si sia formato alcun giudicato interno, posto che la motivazione della sentenza di primo grado, trascritta dal ricorrente, si è limitata a rigettare il ricorso sulla base di un argomento (il superamento del limite di detraibilità) indipendente da quello valorizzato dal giudice di appello, senza entrare nel merito della questione della sufficienza della documentazione prodotta dalla contribuente, questione dedotta dall’amministrazione finanziaria (come evidenzia lo stesso ricorrente: pag. 4 ricorso) sin dalla costituzione in giudizio e, quindi, oggetto del giudizio di merito.

6 – Il ricorso proposto nei confronti dell’Ente impositore va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese in assenza di, costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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