LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6564/2015 R.G. proposto da:
P.A., (C.F. *****), rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE CIARAMELLA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Donatello, 71;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7781/18/14, depositata il 16 settembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo e per l’assorbimento del terzo.
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente P.A. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2005 con il quale, sulla base dell’accertamento di maggior reddito di impresa in capo alla società Tekno Service di D.N.L. e C., di cui la contribuente era socia al 50%, veniva accertato maggior reddito da partecipazione.
La CTP di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 16 settembre 2014, ha rigettato l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che la proposizione di una istanza di accertamento con adesione, non seguita da alcun tentativo di adesione, è irrilevante ai fini della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 3.
Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi; l’Ufficio si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’istanza di accertamento con adesione non comporti, di per sè, la sospensione per novanta giorni del termine per proporre ricorso. Deduce il ricorrente che la sospensione del termine per ricorrere costituisca effetto ope legis della sola presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sospensione che può venir meno nel caso in cui il ricorrente rinunci all’istanza, ovvero prop ga ricorso.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 nonchè dell’art. 101 c.p.c., per essersi la sentenza impugnata pronunciata in un caso in cui sussisterebbe litisconsorzio necessario tra la società e i soci, senza avere integrato il contraddittorio nei confronti della società e dei soci.
1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, per essersi il giudice di appello, dopo avere ritenuto tardivo il ricorso, pronunciato nel merito dello stesso. Deduce parte ricorrente che la motivazione della sentenza sarebbe del tutto apodittica sul punto e priva di percorso argomentativo. Riproduce, per specificità, parte ricorrente l’atto di appello in cui le questioni oggetto di esame erano state diffusamente trattate.
2 – Il primo e il secondo motivo vanno valutati congiuntamente, in quanto attengono a due profili logicamente connessi, quali la tempestiva proposizione da parte della ricorrente del ricorso introduttivo e la corretta incardinazione (e integrazione) del contraddittorio, sin dal primo grado, tra tutte le parti del giudizio.
2.1 – Tra i due suddetti motivi, s il secondo riveste valore pregiudiziale, in quanto la corretta instaurazione del contraddittorio attiene alla valida costituzione del rapporto processuale (ove lo stesso riguardi una situazione processuale plurisoggettiva), la cui trattazione precede ogni altra questione (Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055) sin anche rispetto a quella di giurisdizione (Cass., Sez. U., 4 febbraio 2016, n. 2201; Cass., Sez. U., 12 dicembre 2012, n. 22776).
2.2 – Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata dà implicitamente atto che il giudizio ha coinvolto sia la società, sia i soci (“la società e i soci hanno proposto appello riproponendo nel merito le ragioni del ricorso ma contestando la decisione dei giudici in quanto, a loro dire (…)”, così dando atto che sin dal primo grado pendevano separati ricorsi sia della “Tekno Service di D.N.L. e C”, sia dei relativi soci (tra cui la ricorrente). La sentenza dà, inoltre, atto che l’Ufficio (come nota parte ricorrente) aveva chiesto la riunione dei giudizi (“L’ufficio 114 presentava istanza di riunificazione”).
2.3 – E’ principio del tutto consolidato quello secondo cui in materia di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a un reddito di partecipazione di un socio di una società di persone e derivante da un accertamento di maggior reddito della società partecipata comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, società e soci (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025; Cass., Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 15116; Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026), atteso che l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta l’estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (Cass., Sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14227; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27603; Cass., Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, – n. 14815). Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.
Da quanto precede, stante la nullità dell’intero giudizio di merito, deve rimettersi la causa al primo giudice, affinchè ricostituisca l’unitarietà del contraddittorio e riesamini l’intera controversia.
2.4 – Il primo motivo è ugualmente fondato. Come deduce il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni scritte, che richiama in proposito l’arresto di Corte Cost., 15 aprile 2011, n. 140, il procedimento per l’accertamento con adesione ha la finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario, rispetto alla cui finalità “non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione” (Corte Cost., n. 140/2011, cit.), destinato a venir meno solo in caso di proposizione del ricorso, ovvero in caso di rinuncia all’istanza. Ne consegue che la sospensione del termine prevista da tale norma in caso di proposizione di istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, non solo non può essere frustrata dalla mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione (Cass., Sez. V, 24 ottobre 2019, n. 27274; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31472), ma costituisce effetto ex lege della proposizione dell’istanza in oggetto, volto a sterilizzare il decorso del termine di impugnazione; decorso tale termine, ove non si sia perfezionata la definizione consensuale, l’avviso di accertamento diviene definitivo in assenza di impugnazione, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13172; conf. Cass., Sez. V, 19 agosto 2020, n. 17362), essendo la sola definizione consensuale idonea a far perdere efficacia all’avviso (Cass., Sez. VI, 2 marzo 2012, n. 3368).
3 – Il secondo e il primo motivo vanno, pertanto, accolti, dichiarandosi assorbito il terzo motivo, cassandosi la sentenza e dichiarandosi la nullità dell’intero giudizio, con rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio e rimette la causa alla CTP di Napoli per l’integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021