Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18847 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11915/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

TEXIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 300/39/2013 depositata il 6 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 707/5/2010 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società Texima S.r.l. annullando un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP 2004 per ritenuta indetraibilità dell’imposta per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

2. In particolare, in presenza di operazioni contestate come soggettivamente inesistenti nell’atto impositivo, traente origine da p.v.c. del 18.9.2009, il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contribuente ritenendo decisivo il fatto che le operazioni contestate fossero oggettivamente intervenute, e la CTR nel merito confermava la decisione di primo grado, negando per l’effetto il fondamento delle riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente non ha svolto difese.

4. Il sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18 e 19, art. 21, comma 7 e art. 54 nonchè degli artt. 2697,2700,2727 e 2729 c.c., in tema di indetraibilità IVA acquisti relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la prova della concreta realizzazione dell’operazione rendesse di per sè detraibile l’IVA corrispondente.

6. Il motivo è fondato. La parte della sentenza impugnata in cui vengono esposte le ragioni della decisione, disattesa l’eccezione preliminare di illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, nel merito ritiene legittima la pronuncia del giudice di primo grado e la ratio unitaria espressa è nel senso che – ferma la non estensibilità alla contribuente delle risultanze delle verifiche fiscali a carico delle due cartiere danti causa – la contribuente cessionaria ha dimostrato l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, e non è condivisibile. Si tratta di una ratio del tutto inidonea a soddisfare il canone di riparto dell’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.

7. Va al proposito rammentato che, ove l’Amministrazione finanziaria, contesti “che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 -, Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

8. Orbene, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, le operazioni nella loro materialità esistono sempre; il problema è che esse sono state rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663 – 01). Il giudice del rinvio terrà conto dei principi di diritto sopra richiamati nel governo della fattispecie concreta.

9. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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