Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18853 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5457/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S.E.I. srl, – Azienda Servizi Elettromeccanici Industriali in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Giovannini e Valerio Cioni, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/a presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1371/25/14, depositata il 7 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 39/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Pisa che aveva accolto il ricorso della A.S.E.I. srl – Azienda Servizi Elettromeccanici Industriali (breviter ASEI) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR osservava in particolare che, trattandosi di atto impositivo basato sull’applicazione degli studi di settore D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, le pretese creditorie erariali non avevano fondamento, tenuto conto dei rilievi difensivi della società contribuente e comunque del fatto che l’agenzia fiscale, ai fini dell’applicabilità in concreto di detta metodologia accertativa, non aveva comprovato adeguatamente la sussistenza del presupposto legale delle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, peraltro affermando la mancanza di prove ulteriori a sostegno delle pretese creditorie stesse.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, posto che il ricorso stesso risulta conforme al canone dell’autosufficienza, essendo chiariti i fatti e le norme oggetto dell’impugnazione nonchè indicati, ritualmente, i “luoghi processuali” della loro deduzione nei gradi di merito.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., affermando che la motivazione della sentenza medesima è inesistente ovvero meramente apparente.

La censura è infondata.

Va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Orbene, la sentenza impugnata non presenta gli indici di nullità per vizio motivazionale indicati in tale arresto giurisprudenziale, posto che di contro risulta adeguatamente motivata in ordine al thema decidendum ossia sulla fondatezza delle pretese erariali secondo la metodologia accertativa configurata (accertamento c.d. “analitico-induttivo” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)), ponendosi senz’altro l’apparato argomentativo del giudice tributario di appello al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U 8053/2014).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 40, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4, art. 55, poichè la CTR ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato erroneamente ritenendo che lo stesso si fondasse – esclusivamente – sullo scostamento del dichiarato ai fini delle imposte dirette ed IVA dallo studio di settore, trattandosi invece di un atto impositivo basato più ampiamente sulla previsione delle evocate disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.P.R. n. 633 del 1972 e quindi di prove indiziarie ulteriori. La censura è inammissibile e comunque infondata.

Anzitutto bisogna ricordare che è stato affermato da questa Corte che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015) e che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).

L’articolazione della censura collide radicalmente con i principi di diritto rivenienti da tali arresti giurisprudenziali, palesemente richiedendo a questa Corte un “riesame” del meritum causae che le è sicuramente inibito.

Peraltro va anche rilevata l’infondatezza della censura medesima, posto che la CTR toscana ha esaminato sia la questione dello scostamento del “dichiarato” annuale dai parametri rivenienti dallo studio di settore correlativo, ma anche, pur succintamente, esprimendosi sugli ulteriori elementi presuntivi contenuti nell’avviso di accertamento impugnato, negandone efficacia probatoria, per “insufficienza” e “genericità”.

In tale giudizio non si ravvisano profili di violazione/falsa applicazione delle disposizioni legislative evocate, bensì soltanto una valutazione del thema decidendum in senso sfavorevole all’agenzia fiscale, il che appunto è giudizio tipicamente devoluto alla cognizione del giudice del merito ed inibito a questa Corte.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 per onorari, Euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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