LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12671/2015 R.G. proposto da:
C.I.S.E.T s.r.l., – Costruzioni Impianti Studio Ecologia Trasporti –
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi e Luciana Francioso, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 54 presso il loro studio;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9648/01/14, depositata il 7 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla C.I.S.E.T s r.l. – Costruzioni Impianti Studio Ecologia Trasporti – (breviter, CISET) avverso la sentenza n. 220/31/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro la cartella esattoriale per IVA 2006/2007.
La CTR osservava in particolare che la mancata presentazione delle dichiarazioni di imposta per gli anni in contesto (2006/2007 anche in riferimento ai due anni precedenti) impediva l’utilizzazione dei crediti IVA vantati dalla società contribuente ed oggetto dell’atto riscossivo recuperatorio impugnato, non essendo peraltro la società contribuente stessa in grado di provare in altro modo e particolarmente con la documentazione contabile/fiscale l’effettiva sussistenza dei crediti stessi; rilevava inoltre che l’atto impugnato non doveva essere preceduto da alcun previo contraddittorio trattandosi di attività di tipo accertativo.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, e di vizio motivazionale, poichè la CTR ha negato la sussistenza dei crediti IVA utilizzati per gli anni 2006/2007 in assenza di dichiarazioni fiscali di periodo e di documentazione contabile asseverante i crediti medesimi.
La censura è inammissibile.
Quanto alla dedotta violazione/falsa applicazione di norme di legge, va ribadito che:
-“In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015);
-“Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017).
Il mezzo, sotto il profilo in esame, è articolato in chiaro contrasto con i limiti del giudizio di legittimità individuati da tali – consolidati – arresti giurisprudenziali, nella sostanza richiedendo a questo Corte un giudizio sui fatti oggetto della causa e sulle prove correlative che le è sicuramente inibito, essendo di contro riservato al giudice del merito.
Quanto al dedotto vizio motivazionale, trattandosi di “doppia conforme”, la censura non è proponibile ex art. 348 ter c.p.c..
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6, 10, 12, della L. n. 289 del 2002, del principio del contraddittorio e del giusto processo nonchè vizio motivazionale, poichè la CTR ha negato la rilevanza del mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
Il dedotto vizio motivazionale, come detto, non è proponibile ex art. 348 ter c.p.c..
In relazione alla denunciata violazione di legge, vi è da rilevare che questa Corte ha affermato che l’atto di recupero IVA è del tutto assimilabile ad un atto impositivo impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, (v. Cass., 8429/2017, 6347/2018).
In base alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, l’amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonche delle relative sanzioni ed interessi, mediante l’emanazione di un apposito “atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”. L’adozione di questo provvedimento – tipizzato, come detto, dalla legge – ha natura prodromica, e non consequenziale, all’avviso di accertamento e non implica affatto una menomazione del diritto di difesa del contribuente, in quanto deve essere obbligatoriamente motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell’azione di recupero. Dunque tale atto assume, al pari dell’avviso di accertamento, valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.
Ne consegue che farsi piana applicazione del principio di diritto che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01).
Orbene, pur evidentemente trattandosi nel caso di specie di un tributo armonizzato (IVA), tuttavia il contribuente non ha adeguatamente allegato le ragioni per le quali in sede di contraddittorio endoprocedimentale avrebbe potuto ottenere un diverso, più favorevole, esito della verifica (cfr. Corte giust. C129/2014, Kamino). Comunque, almeno per implicito, tale deve ritenersi essere stata la valutazione di merito sul punto data dal giudice tributario di appello.
Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo, poichè la CTR non ha adeguatamente risposto al proprio motivo di appello riguardante i vizi formali dell’atto impugnato e dell’attività istruttoria correlativa.
La censura è inammissibile.
Come detto, vertendosi pacificamente in un’ipotesi di “doppia conforme”, avendo appunto i giudici del merito analogamente respinto le eccezioni de quibus, ne consegue l’improponibilità della censura in esame ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c..
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021