Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18855 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25532/2016 R.G. proposto da:

C.I.S.E.T s.r.l., – Costruzioni Impianti Studio Ecologia Trasporti –

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi e Luciana Francioso, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 54 presso il loro studio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3040/51/16, depositata l’1 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla C.I.S.E.T s.r.l. Costruzioni Impianti Studio Ecologia Trasporti – (breviter, CISET) avverso la sentenza n. 22773/30/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva rigettato il ricorso contro l’atto di recupero IVA 2007/2008.

La CTR osservava in particolare che:

– pacifica l’omissione delle dichiarazioni fiscali di periodo per gli anni 2006 e 2007, la società contribuente non aveva altrimenti asseverato mediante idonee prove documentali l’effettiva sussistenza dei crediti IVA portati in compensazione negli anni 2007/2008 ed oggetto dell’atto impositivo impugnato;

– non sussisteva la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale;

– non era fondata l’eccezione di mancanza di delega di firma, non trattandosi di un atto firmato per delega, ma direttamente dal funzionario emittente;

– non sussistevano ulteriori vizi formali/procedimentali nella formazione dell’atto impositivo impugnato;

– gli interessi e le sanzioni erano stati applicati secondo le previsioni di legge;

– non erano comprovate ragioni di preclusione di definizione agevolata della controversia.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alle risposte date dal giudice tributario di appello alle proprie eccezioni di invalidità dell’atto impositivo impugnato per vizi formali/procedurali ed in particolare del principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole di vizio motivazionale e di violazione/falsa applicazione in ordine alle risposte date dalla CTR su ulteriori eccezioni di invalidità dell’atto impositivo impugnato con particolare riguardo alla motivazione ed alla sottoscrizione dell’atto medesimo nonchè per la carenza della previa attività istruttoria amministrativa.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative inerenti l’irrogazione delle sanzioni con particolare riguardo alla determinazione delle stesse ed alla forma dell’atto impositivo.

Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce l’inapplicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, in relazione agli interessi.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata relativamente all’applicazione del principio dell’onere della prova circa la sussistenza del suo diritto alle contestate compensazioni IVA.

Le censure sono inammissibili per plurime ragioni.

Va anzitutto ribadito che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 – 01).

I cinque mezzi dedotti censurano la sentenza impugnata per il mancato accoglimento di specifiche eccezioni di infondatezza/invalidità dell’atto di recupero IVA impugnato, ma il ricorso non contiene alcun elemento che possa far ritenere che tali eccezioni siano state sollevate dapprima con il ricorso introduttivo della lite e successivamente con il gravame contro la sentenza sfavorevole della CTP napoletana.

Tale tecnica redazionale dell’impugnazione quindi all’evidenza collide con il principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e ne comporta de plano l’inammissibilità.

In secondo luogo tutte le censure deducenti vizi di motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili per improponibilità ex art. 348 ter c.p.c., posto che l’appello è stato proposto dopo l’entrata in vigore di tale disposizione legislativa processuale.

Si verte infatti pacificamente in un’ipotesi di “doppia conforme” avendo appunto i giudici del merito analogamente respinto le eccezioni de quibus.

Comunque in generale va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass., n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335 – 01).

L’articolazione delle censure collide apertamente e radicalmente con tale consolidato arresto giurisprudenziale, essendo le stesse sostanzialmente una lunga sequela di eccezioni che nemmeno si confrontano specificamente con le singole rationes decidendi della sentenza impugnata.

A ben vedere il ricorso in luogo di restare dentro il canone stretto della “critica vincolata” alla sentenza impugnata, secondo la natura giuridica essenziale dell’impugnazione – almeno formalmente – proposta, in realtà ripropone, in forma confusa ed affastellata, a questa Corte la valutazione di eccezioni che hanno formato oggetto del giudizio di merito (nemmeno è dato sapere in quali esatti termini, da cui la prima ragione di inammissibilità rilevata).

Il che evidentemente contrasta con in consolidati principi di diritto che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017) e che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese stante la costituzione tardiva e solo formale dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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