LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3408/2015 R.G. proposto da:
C.T.C. di T.C. & C. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Sergio Leonardi e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore in viale Regina Margherita n. 23;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 4345/67/14 depositata in data 31/03/2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
con la sentenza impugnata la CTR bresciana confermava la decisione impugnata e quindi la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP 2006;
ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.P.R. n. 633 del 1972 nonchè la nullità della sentenza per omessa o contraddittoria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; secondo parte ricorrente la CTR avrebbe erroneamente ritenuto corretto l’accertamento dell’Ufficio basato sulla ricostruzione indiretta dei ricavi della società in assenza di rilievi in ordine all’impianto contabile e omettendo altresì di esporre le ragioni in forza delle quali ha condiviso il giudizio della CTP;
– il motivo è infondato;
– quanto al profilo del motivo relativo alla illegittima adozione del metodo induttivo di accertamento, osserva la Corte che diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l’Erario ha invero proceduto (come si evince dalla lettura della sentenza, pag. 2 penultimo periodo) a una “puntualissima ricostruzione del ciclo aziendale”; conseguentemente l’accertamento non si fonda affatto solo su meri strumenti presuntivi, ma su anche prove dirette ottenute in forza delle risultanze dell’attività di controllo documentata nel PVC anche nel contraddittorio con il contribuente;
– pertanto, nel concreto l’Agenzia delle Entrate ha operato un accertamento di tipo effettivamente analitico-induttivo, non meramente induttivo;
– in diritto, come si è confermato ancora di recente, questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019) che il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicchè l’amministrazione finanziaria può “prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.;
– quanto al profilo del motivo relativo alle ragioni poste dalla CTR alla base della condivisione delle valutazioni della sentenza di prime cure, il motivo è inammissibile;
– infatti, la ratio decidendi della sentenza gravata non si fonda sull’adesione a quanto stabilito dal giudice di primo grado; essa ritiene che la “questione principale” della controversia va risolta “osservandosi che la ricostruzione del processo produttivo muove esattamente dai dati dichiarati dal contribuente” e non decide quindi operando una mera e acritica adesione alle statuizioni della CTP;
– il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973 e del D.P.R. n. 633 del 1972 nonchè nullità della sentenza per omessa o contraddittoria esposizione delle ragioni di fatto attinenti un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR ritenuto legittima la ricostruzione complessiva dei ricavi operata nell’atto impugnato ancorchè la stessa fosse viziata – come da perizia tecnica prodotta dal contribuente – da errori;
– il motivo è inammissibile, in quanto sollecita questa Corte a una revisione del merito della controversia; ed invero esso consiste in una generica doglianza di omesso esame delle allegazioni contenute in una perizia irrituale, che come tale è sottratta all’esame di Legittimità;
– in ogni caso, sul punto, come ancora recentemente ribadito da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 22/04/2009; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018) va qui confermato che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo; ne discende che la valutazione della stessa è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto;
– il terzo motivo si incentra poi sulla violazione e falsa applicazione del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonchè nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione di CTU tecnico-contabile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. nonchè al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 3;
– il motivo è infondato;
– questa Corte ritiene (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020) che la consulenza tecnica d’ufficio sia mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato;
– inoltre, quanto specificamente all’asserita mancata risposta da parte del giudice di merito all’istanza di ammissione della ridetta CTU, che pure si contesta nel motivo, ritiene il Collegio di confermare in questa sede quanto in altra pronuncia statuito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007) vale a dire che la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati;
– pertanto, il ricorso va rigettato;
– la soccombenza regola le spese;
– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte ricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021