LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14368 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona dei Direttore pro tempore, domiciliata in Roma; Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.L.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 265/08/13, depositata in data 4 dicembre 2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
Che:
-con sentenza n. 265/08/13, depositata in data 4 dicembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello principale proposto da V.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 531/12/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F. di Marcianise, aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, titolare di ditta esercente l’attività di commercio al dettaglio di materiale da costruzione, un maggior reddito di impresa, ai fini Irpef, add. com., add. reg., Irap e Iva, per l’anno 2007;
– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale, previo p.v.c. della G.d.F. di Marcianise, l’Ufficio aveva ripreso a tassazione nei confronti di V.L., titolare di omonima ditta individuale, maggiori ricavi, ai fini Irpef, add. com., add. reg., Irap e Iva, per l’anno 2007, quest’ultimo aveva proposto ricorso dinanzi la CTP di Caserta, che con sentenza n. 531/12/2011, l’aveva accolto parzialmente, riducendo del 40% l’accertato maggior reddito d’impresa; 2) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello principale il contribuente deducendo l’illegittimità dell’accertamento, operato in forma acritica nel recepire il sommario e apodittico p.v.c. della G.d.F.; 3) aveva controdedotto l’ufficio, spiegando appello incidentale con richiesta di conferma integrale dell’avviso;
-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: l’Ufficio aveva fatto esclusivo riferimento al p.v.c. della G.d.F. di Marcianise per emettere l’avviso di accertamento in questione; la parte aveva ampiamente e esaurientemente dimostrato, nei propri atti, come gli accertamenti svolti dalla G.d.F. fossero ampiamente censurabili sotto ogni profilo, e, altrettanto, valeva per le varie contestazioni che da detti accertamenti avevano tratto origine; alla luce delle suddette considerazioni e degli elementi in atti, andava accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, con annullamento in toto dell’avviso in questione;
-avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimato il contribuente;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere la CTR, con una motivazione meramente apparente accolto l’appello principale del contribuente e rigettato quello incidentale dell’ufficio, annullando l’avviso di accertamento, senza minimamente illustrare le ragioni del proprio convincimento;
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per avere la CTR, a fronte della doglianza dell’Ufficio mossa con l’appello incidentale relativamente alla riduzione equitativa del 40% del reddito di impresa accertato operata dalla CTP, con una motivazione apparente, annullato in toto l’avviso, senza individuare la “relatio” tra la soluzione giuridica e la fattispecie concreta;
– i motivi – da trattare congiuntamente per connessione – sono fondati;
– va premesso che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dai punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. n. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018); nella specie, la CTR, in accoglimento dell’appello principale del contribuente e rigetto di quello incidentale dell’Ufficio, ha annullato in toto l’avviso di accertamento in questione, limitandosi ad affermare che “l’appello proposto dal contribuente appare fondato e meritevole di accoglimento. In effetti appare evidente come l’Ufficio abbia fatto esclusivo riferimento al p. v. c. della G.d.F. di Marcianise per emettere lo stesso. La parte ha ampiamente e esaurientemente dimostrato, nei propri atti, come gli accertamenti svolti dalla G.d.F. fossero ampiamente censurabili sotto ogni profilo, e, altrettanto, dicasi per le varie contestazioni che dai detti accertamenti avevano diretta conseguenza”; pertanto, nella specie, la motivazione della sentenza, come reso evidente dal contenuto della stessa, come sopra trascritto, “non solo non è autosufficiente (nel senso che solo dalla lettura della stessa e non aliunde sia possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno alla base della decisione)” (Cass. n. 777 del 2011; n. 326 del 2018), ma le considerazioni svolte “non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente” e di certo non “può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata” (Cass. S.U. citate);
– in conclusione, il ricorso va accolto; con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021