LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28064 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
R.M., in proprio e nella ex qualità di socio accomandante della “San Giorgio Pallets” s.a.s., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv.to Emilia Senatore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Alessandro Bonavita, in Roma, Via Federico Cesi n. 21;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3571/04/14, depositata in data 8 aprile 2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
Che:
-con sentenza n. 3571/04/14, depositata in data 8 aprile 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da “San Giorgio Pallets di D.P.A. & C.” s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, da D.P.A., e da R.M., nella qualità di soci, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 443/12/11 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che, previa riunione, aveva rigettato i separati ricorsi proposti dalla società e dai soci avverso rispettivamente gli avvisi di accertamento n. *****, n. *****, n. ***** con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato, per l’anno 2007, nei confronti della società, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione a cessioni di beni (pallets) ritenute effettuate solo cartolarmente, e, nei confronti dei soci, un maggiore reddito di partecipazione ai sensi dell’art. 5 TUIR;
-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che era legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio nei confronti della società San Giorgio Pallets s.a.s. essendo stato lo stesso legale rappresentante D.P.A. a confermare che le scritture contabili non erano mai state poste in essere, il che concretava un comportamento omissivo e subdolo al fine di evitare possibili riscontri; a questa circostanza si aggiungeva che lo stesso D.P.A. che “sicuramente non aveva la provvista necessaria per acquistare la merce” risultando peraltro “protestato”, era anche legale rappresentante della società San Giorgio Pallets s.a.s. nonchè destinatario di denaro contante erogatogli, senza conoscere a quale titolo, da M.N., amministratore della ” V.T. Pallets” s.r.l.; un intreccio che consentiva di ritenere la fondatezza dell’accertamento e che confermava, come già affermato dal giudice di primo grado, “la indubbia pregnanza pubblicistica anche e segnatamente sotto il profilo probatorio” dell’atto impugnato;
-avverso la sentenza della CTR, R.M., in proprio e nella ex qualità di socio accomandante della “San Giorgio Pallets” s.a.s., propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
-con il primo motivo, il ricorrente denuncia, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 118 Cost. e art. 112 c.p.c. per avere la CTR sostanzialmente aderito alla sentenza del giudice di primo grado già affetta da un evidente vizio di motivazione, essendosi limitata – con generiche affermazioni circa la “indubbia pregnanza pubblicistica anche e segnatamente sotto il profilo probatorio” del p.v.c. della G.d.F. di Salerno – ad un’analisi superficiale del ricorso introduttivo senza esaminare la ulteriore documentazione prodotta dalla contribuente;
– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4” per avere la CTR rigettato l’appello, con difetto assoluto di motivazione ovvero con motivazione apparente, senza esplicitare il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione nè le ragioni delle conferma della sentenza di primo grado in relazione ai proposti motivi di gravame, omettendo, perfino, di considerare che l’impugnazione proposta involgesse, non soltanto l’Irap, ma anche le imposte dirette e l’Iva nonchè di valutare quanto a favore della società emergesse dallo stesso p.v.c. della G.d.F.;
– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “error in procedendo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”, per avere la CTR attribuito una rilevanza eccessiva, nell’impianto motivazionale, alla circostanza della mancata istituzione di scritture contabili da parte della società, non supportata da ulteriori comportamenti omissivi (quali, ad es. l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali), e per avere estrapolato passaggi del p.v.c. della G.d.F. utilizzandoli strumentalmente e stravolgendone il senso logico;
– con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR omesso alcuna motivazione – come altresì il giudice di primo grado- circa i motivi di doglianza proposti dalla contribuente concernenti la effettività delle operazioni commerciali poste in essere;
– con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’error in procedendo – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia per non avere “la sentenza impugnata rispettato un giudicato interno della sentenza chiamata a revisionare”, avendo i giudici di merito omesso di valutare la legittimità dell’attività istruttoria posta in essere dall’A.F. attraverso la disamina in concreto delle prove poste a fondamento della pretesa tributaria;
– i motivi dal primo al quinto – da esaminare congiuntamente per connessione – si profilano inammissibili;
– come noto il ricorso per cassazione, in quanto ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera chiara ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione; il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002);
– l’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19100 del 2006); in particolare, poi, questa Corte, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da (…) irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013). In un’ottica di contenimento di inutili formalismi processuali e di irragionevoli sanzioni di inammissibilità del ricorso (ex multis Cass. n. 23315 del 2013) – al fine di consentire la concreta esplicazione di quel “diritto di accesso ad un tribunale” previsto e garantito dall’art. 6, par. 1, della CEDU – questa Corte ha precisato che una simile modalità di formulazione dei mezzi di cassazione può considerarsi rispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi in cui nella parte argomentativa del mezzo di impugnazione sia possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio (Cass. n. 9793 del 2013; v. anche Cass. 17526 del 2016; n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008) e, dunque, la formulazione del ricorso permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100);
-nella specie, avuto riguardo ai motivi primo e secondo nei quali vengono richiamati congiuntamente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 3 e il n. 4 non risulta possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008); peraltro, i mezzi utilizzati non rispondono all’archetipo del vizio sostanzialmente denunciato che si concreta in una denuncia di carenza motivazionale, non formulata, quindi, secondo l’appropriata formulazione del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 8 aprile 2014 (nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; n. 16823 del 2020);
– anche il richiamo all’art. 112 c.p.c. nel primo motivo, sotto il profilo della omessa pronuncia, non risponde, per quanto sopra illustrato, all’archetipo del vizio sostanzialmente denunciato, peraltro inammissibilmente, di carenza motivazionale;
– ugualmente con i motivi terzo e quinto viene denunciata – peraltro evocando anche un “error in procedendo” con riguardo ad una presunta violazione di un giudicato interno senza precisare i capi della sentenza della CTP sui quali si sarebbe formato – l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia”, vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5; invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, ma peraltro – quanto all’assunta erronea valutazione da parte della CTR degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria- di profili attinenti, alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte;
– quanto alla denuncia, con il quarto motivo di ricorso, della violazione dell’art. 115 c.p.c., da un lato, anche questo mezzo non corrisponde all’archetipo del vizio sostanzialmente prospettato – pur sempre inammissibilmente – di carenza motivazionale, e dall’altro, va osservato che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020);
– invero, anche a volere ravvisare nella formulazione del secondo motivo una denuncia di un vizio di motivazione apparente, la censura si palesa, comunque, infondata;
– premesso che, come precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018), nella specie, la CTR – a fronte della contestazione dell’Ufficio di ricavi non dichiarati conseguiti dalla contribuente, quale società asseritamente cartiera, in relazione a cessioni fittizie di beni a favore della “San V.T. Pallets” dietro compenso del 20% corrispondente all’importo Iva indicato nelle fatture di comodo – ha ritenuto legittimi gli avvisi in questione, in quanto, da un lato, era emerso un fatto sintomatico della fittizietà della società contribuente, qual era, come dichiarato dall’amministratore e legale rappresentante D.P.A., in sede di verifica fiscale, la mancata redazione di scritture contabili, e, dall’altro, lo stesso D.P.A.- che “sicuramente non aveva la necessaria provvista per acquistare la merce”, essendo stato anche “protestato” – era risultato “destinatario di denaro contante che gli (era stato) erogato, non si sa a quale titolo, dal sig. M.N., amministratore proprio della V.T. Pallets s.r.l.”; pertanto, le considerazioni svolte dalla CTR nella motivazione della sentenza, sostanzialmente in adesione all’operato dell’Ufficio, sono tali da disvelare chiaramente quale sia la ratio decidendi e l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione;
-con il sesto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4bis come novellato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8 conv. dalla L. n. 44 del 2012, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta applicazione dell’art. 14, comma 4bis, come novellato successivamente alla pronuncia di primo grado;
-la censura è inammissibile in quanto carente in punto di autosufficienza atteso che, per costante giurisprudenza, “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass. n. 15367 del 04/07/2014; Cass. n. 11738 del 08/06/2016; n. 25009 del 2018); nella specie, il contribuente non ha assolto a tale onere, non avendo riportato tale doglianza nel ricorso per cassazione, nè tantomeno essendo la stessa evincibile dall’allegato atto di appello;
– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile