LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17254/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente, intimato in via incidentale –
contro
D.M.G., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Cardone, con domicilio eletto presso la segreteria della Corte di cassazione
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 68/30/11, depositata il 18 maggio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 22 marzo 2021, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di D.M.G. per l’annullamento di una cartella di pagamento notificatale per omesso versamento dell’i.v.a. e dell’i.r.a.p., per l’anno 2000, dovuto dalla B&C Professional s.n.c., di cui la stessa era socia illimitatamente responsabile;
– dall’esame della sentenza impugnata emerge che l’Ufficio aveva provveduto alla notifica, dapprima, dell’avviso di accertamento nei confronti della società, con cui contestava il mancato versamento delle imposte dovute, e, quindi, divenuto definitivo tale atto per mancata impugnazione, delle relative cartelle di pagamento nei confronti, oltre che della società medesima, dei suoi soci illimitatamente responsabili;
– il giudice di appello, dopo aver riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso per carenza di legittimazione passiva della contribuente, ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l’Amministrazione finanziaria era decaduta dalla potestà di accertamento, poichè la notificazione dell’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella di pagamento era stata effettuata tardivamente rispetto al termine decadenziale applicabile;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso;
– resiste con controricorso D.M.G., la quale propone ricorso incidentale;
– avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva;
– D.M.G. deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
– occorre preliminarmente rilevare che il controricorso non risulta essere stato ritualmente notificato alla ricorrente, in quanto agli atti manca la prova che l’atto, inviato per mezzo del servizio postale, sia stato ricevuto dal destinatario, per cui va considerato inammissibile;
– con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia la violazione o-falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 57 e 60, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’avviso di accertamento in oggetto andasse notificato entro il termine di decadenziale del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e non entro il quinto;
– il motivo è inammissibile;
– la doglianza muove dall’assunto che la notifica dell’avviso di accertamento è stata effettuata a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione da parte della B&C Professional s.n.c., per cui troverebbe applicazione al caso in esame il più ampio termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2, nella versione applicabile ratione temporis;
– la sentenza impugnata, tuttavia, non contiene alcun accertamento in ordine alla tipologia di avviso di accertamento effettuato – se in rettifica della dichiarazione presentata o in difetto della presentazione della dichiarazione -, nè alla data in cui tale atto impositivo è stato notificato;
– la circostanza è rilevante in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che le rettifiche delle dichiarazioni rese ai fini i.v.a. devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, prevedendo il più ampio termine quinquennale, invocato dalla ricorrente, sono in cado di accertamento eseguito a seguito di omessa presentazione della dichiarazione;
– orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (così, Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573);
– pertanto, una siffatta censura non può che essere formulata se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto; il ricorso incidentale, travolto dalla declaratoria di inammissibilità del controricorso, è inammissibile;
– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di una valida attività difensiva spiegata dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021