Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18869 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27823/2015 R.G. proposto da:

B.F. Eredi di R.C. & C. s.n.c., in persona del liquidatore pro tempore, R.C., B.S., G.P., Ba.Fl. e L.M., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Russo e Giuliano Fransoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Nicolais, sito in Roma, via Crescenzio, 2;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 741/29/15, depositata il 21 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– la B.F. Eredi di R.C. & C. s.n.c., nonchè i suoi soci R.C., B.S., G.P., Ba.Fl. e L.M., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 21 aprile 2015, di reiezione dell’appello dai medesimi proposto avvero la sentenza di primo grado che aveva respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l’anno 2008 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’omessa dichiarazione di ricavi e rideterminato i maggiori ricavi a seguito della determinazione delle rimanenze di magazzino;

– il giudice di appello, dopo aver riferito che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso dei contribuenti, ha disatteso il gravame da questi interposto, ritenendo condivisibile la ricostruzione dei ricavi operata dall’Ufficio;

– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– con atto in data 6 febbraio 2021 i ricorrenti comunicano di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, e del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, comma 4, e contestualmente rinunciano al ricorso.

CONSIDERATO

che:

– in presenza della dichiarazione dei debitori di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, il giudizio di cassazione introdotto dal ricorso del contribuente deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.;

– quanto al regime delle spese, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (così, Cass. 27 aprile 2018, n. 10198); – del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM

La Corte dichiara il giudizio estinto; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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