Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18870 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5326-2014 proposto da:

D.M., D.N.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato CINZIA SARNACCHIOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO MARIA JELO DI LENTINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 124/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 17/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. i signori D.M. e D.N.E., nella qualità di ex soci della cessata società denominata Fiori Pedrazzini s.r.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia, n. 124/31/13 del 17 ottobre 2013, con cui è stato rigettato l’appello proposto dallo stesso D.M., nella qualità di liquidatore della Fiori Pedrazzini s.r.l., avverso la decisione della Commissione tributaria di I grado, che aveva accertato la legittimità di alcuni avvisi di accertamento volti al recupero dell’IVA, dell’IRES, dell’IRAP e di altro per l’anno d’imposta 2005;

2. il ricorso è affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.;

4. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo controverso per il giudizio, costituito dal motivo principale dell’appello;

5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. i ricorrenti impugnano la sentenza della CTR nella veste di ex soci della Fiori Pedrazzini s.r.l., facendo valere la circostanza, già dedotta in grado d’appello e disattesa dalla CTR, dell’avvenuta estinzione della società originaria destinataria degli avvisi di accertamento; come espressamente affermato alla pagina 3 del ricorso, l’estinzione è stata determinata dalla cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il *****, prima della notifica degli avvisi di accertamento originariamente impugnati, avvenuta nel 2010.

7. l’art. 2495 c.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, e per come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C., prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società e che i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettano ai soci e non possano essere più fatti valere dagli organi della società ormai estinta (orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 22/02/2010, nn. 4060, 4061, 4062 e ribadito da Cass. 17/12/2013, n. 28187, Cass. 05/05/2017, n. 11100, Cass. 21/12/2018, n. 33278, tra le altre);

8. nella specie, va considerato che, mentre è la stessa parte ricorrente ad affermare che la società si è estinta prima della notifica degli avvisi di accertamento e prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, dalla sentenza impugnata emerge che l’originario ricorso era stato proposto dal D. quale liquidatore della società e non in proprio, era dunque riconducibile alla società (ormai estinta) e non ai soci;

9. ciò determina, secondo il consolidato orientamento di questa S.C., un vizio insanabile originario del processo nei confronti della società, che avrebbe dovuto condurre – in primo o secondo grado, a seconda di quando l’evento fosse stato portato a conoscenza del giudice – ad una pronuncia declinatoria, trattandosi di ricorso inammissibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (v. Cass. 21/12/2018, n. 33278, Cass. 24/08/2018, n. 21125 e ivi riferimenti alla giurisprudenza precedente);

10. non conduce a una diversa conclusione il fatto che, nella specie, il ricorso per cassazione sia stato proposto unicamente dagli ex soci, apparentemente nella qualità di successori della società estinta;

11. qualora l’estinzione della società preceda l’instaurazione del giudizio, sì da determinare – come detto – un vizio insanabile del processo eventualmente intrapreso da un soggetto non più esistente, non può verificarsi alcun fenomeno successorio ex art. 110 c.p.c., poichè tale disposizione presuppone il venir meno (per qualsiasi causa) di una “parte”, ossia di un soggetto che legittimamente si trovava in un “processo”, altrettanto legittimamente intrapreso; come osservato da tempo dalla giurisprudenza, sia pure nell’ipotesi di morte della persona fisica, “allorchè l’evento interruttivo si sia verificato prima del momento che determina l’instaurazione del processo, non si verifica interruzione, nè questa è evitabile con la costituzione volontaria del soggetto cui spetta proseguirlo, ma il rapporto processuale non è mai venuto ad esistenza. Come ha rilevato questa Corte (v. Cass. 8.1.1966 n. 162) la stessa possibilità di riassunzione del processo nei confronti dei successori della parte estinta “presuppone che il processo stesso sia stato in origine validamente istituito nei confronti della parte originaria”, successivamente venuta meno; perchè “se, invece, il rapporto processuale era invalido fin dall’origine” (come avviene se l’estinzione della parte è anteriore all’inizio del processo), un successivo atto di riassunzione, così come la stessa prosecuzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto, non vale ai fini ella riassunzione o della prosecuzione del processo originario, in quanto questo non è mai venuto in essere” (Cass. 26/09/1996, n. 8498);

12. il processo irrimediabilmente viziato “ab origine”, perchè intrapreso da una società di capitali già estinta attraverso i suoi organi, non può pertanto proseguire nei confronti di alcuno, neanche degli eventuali soci pur individuati come successori sul piano sostanziale e pur costituitisi volontariamente (v. Cass. 19/09/2019, n. 23365, Cass. 15/06/2018, n. 15844, Cass. 23/03/2016, n. 5736, solo per citare le più recenti);

13. la sentenza impugnata va dunque cassata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., poichè la causa non poteva essere proposta e l’originario ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

14. le spese dell’intero giudizio atteso il consolidarsi relativamente recente delle questioni vanno integralmente compensate.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’originario ricorso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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