Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18875 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2587-2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ISABELLA MARIA R. DE BARI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1203/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1203/05/14, depositata il 27.5.2014.

Sentita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– G.C. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della menzionata sentenza con cui la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso sentenza della CTP di Bari di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento in tema di Irpef per l’anno 2006.

– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione alla discussione orale della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

– Successivamente entrambe le parti hanno depositato istanza di estinzione per condono.

CONSIDERATO

che:

– Il presente contenzioso va deciso in conformità alla conforme richiesta delle parti, le quali hanno rappresentato -e documentato- l’avvenuta definizione della lite D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modificazioni, nella L. n. 96 del 2017.

– Consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, restando le spese a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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