LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5910-2015 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDRIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMILLA BONDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1629/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 04/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 16289/8/14, depositata il 4.9.2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che
– T.A., quale titolare della omonima ditta operante nel settore della edilizia, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito percepito nell’anno 2006, avviso nascente da incongruenze derivanti da evasione sui corrispettivi percepiti a seguito di cessione di immobili ristrutturati.
– Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR con la sentenza sopra menzionata.
– Per la cassazione di tale sentenza il contribuente propone ricorso – illustrato da memoria – affidato a cinque motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di cinque motivi che recano: 1) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione del disposto della L. n. 212 del 2000, (statuto del contribuente), art. 12, comma 7, quale principio suscettibile di applicazione generale in virtù degli artt. 97,53 e 3 Cost.”; 2) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione degli artt. 214,216 e 220 c.p.c.”; 3) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e dell’art. 2729 c.c.”; 4) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Art. 360 c.p.c., n. 4 – Nullità della sentenza impugnata per violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; 5) “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2, e art. 17, comma 1. Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6. Art. 360 c.p.c., n. 5 – Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
– Con il primo motivo, il ricorrente lamenta – reiterando le argomentazioni svolte nei precedenti gradi di merito – la violazione del principio del contraddittorio (L. n. 212 del 2000, art. 12), la cui rilevanza – è il suo assunto – è generalizzata, non limitata dunque, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, alle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
– Il motivo non è fondato.
– Premesso che la questione ha costituito oggetto, nel corso del tempo, di pronunce di segno diverso, nell’attuale contesto occorre fare riferimento alla interpretazione data da questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 del 9.12.2015, la quale ha sancito l’inesistenza di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario, con la conseguenza che le garanzie procedimentali recate dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente con riferimento agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
– Per completezza, ritiene il collegio di evidenziare che il contraddittorio preventivo tra le parti è sì obbligatorio in tema di tributi armonizzati (in materia di Iva, quindi) con riferimento sia alle attività di controllo in loco sia ai controlli “a tavolino”. Tuttavia, in caso di violazione di tale obbligo, non si determina in modo automatico la nullità dell’atto impositivo, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che le ragioni che avrebbe potuto far valere non erano pretestuose ossia se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere ad un risultato diverso: al riguardo, non e dato rinvenire nessun e elemento – e, ancor prima, nessuna deduzione – riferibile a parte contribuente.
– Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la CTR ha omesso di trarre – dall’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione di uno dei contratti per cui è causa – le relative conseguenze ad esso favorevoli.
– Il motivo non è fondato.
– Infatti, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, il documento de quo (concernente – giova precisare – esclusivamente una delle quattro unità immobiliari, oggetto dell’accertamento) è solo uno degli elementi su cui la CTR ha fondato il proprio convincimento, con la conseguenza che il motivo è privo della necessaria decisività; il riferimento è al mutuo e alla conseguente garanzia ipotecaria, in rapporto al prezzo indicato nel rogito; nonchè alle perizie valutative degli immobili. Si tratta, per come evidenziato nella sentenza impugnata, di “documenti raccolti dall’Ufficio che dimostrano il conseguimento, dalle indicate operazioni, di ricavi superiori a quelli dichiarati…”.
– Con il terzo motivo, il ricorrente, nel denunciare formalmente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in sostanza sollecita una (ri)valutazione della prova – e, per essere più precisi – della idoneità della prova che non spetta a questa Corte; le argomentazioni esposte a sostegno del motivo si risolvono in una critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nella presente sede.
– Il motivo è quindi inammissibile.
– Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso la CTR di pronunciarsi sulla censura – di omessa pronuncia da parte della CTP – sollevata dal contribuente in sede di giudizio di secondo grado in punto di duplicazione d’imposta e sottovalutazione di costi.
– Il motivo non è fondato, atteso che la CTR – “in relazione alla dedotta non corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)” – ha fatto presente che “i primi giudici, pur sinteticamente, hanno esattamente rilevato come non vi sia stata alcuna duplicazione d’imposta o sottovalutazione dei costi deducibili”.
– Con il quinto motivo – caratterizzato da una sovrapposizione (che va oltre i limiti della ammissibilità) della violazione di legge e del difetto motivazionale, ravvisabili, l’una e l’altro, nei medesimi fatti costituenti l’oggetto del motivo – il ricorrente censura la sentenza perchè non avrebbe la CTR statuito sull’appello nella parte concernente l’applicazione delle sanzioni.
– Il motivo non è, comunque, fondato, oltre che carente per autosufficienza.
– La CTR, infatti ha escluso che la CTP sia incorsa nel vizio motivazionale dal momento che la medesima ha fatto riferimento alla “volontaria sottrazione di imponibile che giustifica l’applicazione delle sanzioni”, senza considerare che l’atto impositivo, nella parte dedicata alle sanzioni, fa espresso preliminare richiamo ai “fatti e alle motivazioni” in precedenza citati nell’atto medesimo, con diffusa descrizione degli elementi di prova raccolti.
– In conclusione, i motivi primo, secondo e quarto vanno rigettati, inammissibili gli altri.
P.Q.M.
Rigetta i motivi primo, secondo e quarto, inammissibili gli altri; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021
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