LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enric – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22885/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.DE.A. – UTS Groupement d’interet economique, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, C.P., E.F., rappresentati e difesi dagli avv. Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto in Roma, Piazza Aracoeli n. 1, presso il loro studio;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 267/22/14, depositata il 6 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 161/18/11 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto i ricorsi di I.DE.A. – UTS Groupement d’interet economique, C.P., E.F. contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2004-2005.
La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva il presupposto fondante le pretese erariali ossia la presenza di una “stabile organizzazione” in Italia della società consortile I.DE.A. (della quale il C. e l’ E. erano amministratori), negando altresì che la stessa fosse “agente indipendente” delle società I.DE.A. e COMAU fatturanti alla medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Resistono con controricorso i contribuenti.
CONSIDERATO
che:
Nelle more del procedimento la difesa dell’agenzia fiscale ricorrente ha depositato istanza per l’estinzione del giudizio a spese compensate, allegando una nota dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, che le comunica l’intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati.
Non vi sono ragioni ostative all’accoglimento di tale istanza, tenuto conto che il ricorso incidentale dei controricorrenti è espressamente condizionato.
Tenuto conto poi dell’esito del giudizio possono esserne compensate le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021