LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6201/2015 R.G. proposto da:
T.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’avv. Carolina Valensise, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Giorgio Confente, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4285/44/14, depositata il 6 agosto 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 4285/44/14 del 06/08/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 13/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso di T.A. avverso tre avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, gli avvisi di accertamento conseguivano alla emissione di fatture non imponibili IVA per prestazioni di servizi di intermediazione internazionale rese dal contribuente quale agente di commercio di società controllata della Karnak SA, residente in *****;
1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) differentemente da quanto argomentato dal contribuente, l’attività del T. non poteva essere inquadrata nell’ambito di servizi di intermediazione connessi agli scambi internazionali, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1, n. 7); b) risultava, infatti, comprovato – attraverso la ricostruzione effettuata da una sentenza penale del Tribunale di Rimini – che l’attività del gruppo, riconducibile alla famiglia B., si svolgeva essenzialmente in Italia, laddove aveva la sua stabile organizzazione; c) tale ricostruzione era corroborata dalla adesione della famiglia B. alla ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle entrate; d) non sussistevano, pertanto, le condizioni applicative della norma esonerativa ai fini dell’assoggettabilità ad IVA delle prestazioni rese da T.A.;
2. avverso la sentenza della CTR ESA proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso T.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR omesso di pronunciare in ordine al vero thema decidendum della controversia, costituito dalla documentazione della importazione della merce prima della prestazione del servizio di intermediazione;
1.1. nella prospettazione del ricorrente, sarebbe stata prodotta in giudizio copiosa documentazione, ritenuta probante dalla CTP, dalla quale risulterebbe la movimentazione delle merci da Karnak SA al territorio italiano;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., evidenziandosi che la documentazione concernente il passaggio della merce dal territorio sammarinese a quello italiano non sarebbe stata oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate;
3. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, u.c., e art. 9, comma 1, n. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che non rileverebbe, ai fini della qualificazione della prestazione resa come servizio internazionale o connesso agli scambi internazionali (con conseguente non imponibilità IVA) il luogo di stabilimento del soggetto committente, rilevando unicamente la sussistenza di una intermediazione relativa a beni di importazione da Paese extra UE (qual è *****);
4. con il quarto motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20, dell’art. 654 c.p.p., e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la sentenza penale del Tribunale di Rimini, riguardante soggetti terzi e imposte dirette, sulla quale la CTR ha basato la pronuncia impugnata, non sarebbe sufficiente a fondare il convincimento del giudice di merito, sia perchè non passata in giudicato, sia in assenza di autonoma valutazione;
5. con il quinto motivo di ricorso si contesta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dalla identificazione delle merci quali importate, come risultante dalla documentazione prodotta;
6. il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto riguardanti, sotto diversi profili, la medesima questione, sono inammissibili;
6.1. va, prima di tutto, evidenziato che non risulta, dalla narrazione contenuta in ricorso e dalla sentenza impugnata, che la questione concernente la importazione della merce da ***** in Italia sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso in primo grado, non avendo il ricorrente trascritto le domande ivi formulate (nè allegato il ricorso) e risultando le censure limitate alla conoscenza della stabile organizzazione in Italia da parte di Karnak SA e del flusso fisico che la merce avrebbe compiuto (oltre alla denuncia di insussistenza di un beneficio fiscale);
6.1.1. il riferimento alla importazione della merce da ***** in Italia sembra essere stato fatto (peraltro, con i già evidenziati limiti di specificità) unicamente e tardivamente con la memoria difensiva, alla quale sarebbe stata allegata la documentazione comprovante detta importazione;
6.1.2. tale documentazione, inoltre, non è stata affatto trascritta in ricorso (neppure in via di esemplificazione) e allegata allo stesso, sicchè non è dato sapere a quali documenti il ricorrente faccia riferimento;
6.1.3. neppure risultano trascritte e/o allegate le difese dell’Agenzia delle entrate, al fine di comprovare, con la dovuta autosufficienza, la evidenziata assenza di contestazione da parte dell’Ufficio;
6.2. le superiori considerazioni sono sufficienti per escludere l’ammissibilità di tutti i motivi oggetto di esame;
6.2.1. è evidente, infatti, che non vi può essere omessa pronuncia, omessa motivazione o violazione di legge in relazione a circostanze non tempestivamente dedotte in giudizio, mentre non è ricavabile, dal tenore del ricorso, la presenza di circostanze non contestate;
6.3. va aggiunto che la ratio decidendi della sentenza impugnata, complessivamente interpretata, è nel senso di escludere la circostanza che l’attività di intermediazione svolta dal T. sia afferente ad operazioni internazionali, inducendo a ritenere la sussistenza di un accertamento in fatto in ordine alla nazionalità delle stesse: accertamento che non può essere messo in discussione con la proposizione di censure di violazione di legge;
7. il quarto motivo è infondato;
7.1. costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale “in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie, ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio” (Cass. n. 28174 del 24/11/2017; conf. Cass. n. 10578 del 22/05/2015);
7.1.1. in buona sostanza, “la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Cass. n. 2938 del 13/02/2015);
7.2. tuttavia, anche la sentenza penale non passata in giudicato pur se emessa nei confronti di terzi – è idonea a costituire indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio (Cass. n. 4924 del 27/02/2013), sicchè deve ritenersi privo di fondamento l’assunto per cui valenza probatoria può essere attribuita alla sola sentenza penale irrevocabile;
7.3. per il resto, la CTR ha compiuto un approfondito esame della sentenza penale del Tribunale di Rimini, con specifico riferimento alla ricostruzione dei fatti e alla documentazione prodotta in quella sede, e ha confrontato le risultanze indiziarie con gli ulteriori elementi acquisiti agli atti, quali l’avviso di accertamento e il comportamento processuale di sostanziale adesione tenuto dalla famiglia B., sicchè deve escludersi l’insussistenza di una autonoma valutazione critica della stessa;
8. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate;
8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021