Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18886 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15737/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO G&M V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 83/15/13 depositata in data 13/12/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR barese respingeva l’appello con ciò confermando la illegittimità dell’avviso di accertamento per IVA ed IRAP 2002;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto qui intimato.

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, rileva la Corte che la controversia riguarda l’IRAP e il contribuente è uno studio professionale associato;

– ne deriva che si tratta di controversia aventi ad oggetto l’IRAP dovuta da uno studio professionale associato, che è imposta imputata per trasparenza agli associati: sussiste quindi il litisconsorzio necessario tra l’associazione ed i propri associati: peraltro, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell’associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica (Cass. sez. trib. n. 29128 del 2018);

– conseguentemente va cassata la sentenza; la controversia è rinviata alla CTP di Bari per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli associati, essendo rimasta sub iudice solo la ripresa IRAP 2002.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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