Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18888 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19008/2015 R.G. proposto da:

PI ZETA AUTO s.r.l, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata sig. Z.L., che agisce anche in proprio in qualità di socio della stessa; sig. M.D., in proprio quale socio della ridetta società, tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Francesco Mancini e con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Ioffredi in Roma, alla via della Giuliana n. 18;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 225/04/14 depositata in data 13/10/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerate del 24/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR molisana accoglieva l’appello dell’Ufficio e pertanto dichiarava la legittimità degli atti impugnati, avvisi di accertamento per Iva relativi agli anni dal 2000 al 2002 in capo alla società e per iva, irpeg ed irpef per l’anno 2003 in capo ai soci quali percettori di utili sottratti a imposizione stante la c.d. “ristretta base societaria”, oltre a interessi e sanzioni;

– ricorrono a questa Corte la società contribuente e i ridetti soci con atto affidato a due motivi e illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente trattata e disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione di cui al controricorso;

– costituisce sicuramente ius receptum, al quale il Collegio aderisce, che la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti” o “sandwich” implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti. Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione, viola il principio di sinteticità che deve informare l’intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo), impedisce di cogliere le problematiche della vicenda e comporta non già la completezza dell’informazione, ma il sostanziale “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso. La Corte di cassazione, infatti, non ha l’onere di provvedere all’indagine e alla selezione di quanto è necessario per la discussione del ricorso (sull’inammissibilità dei cosiddetti ricorsi “farciti” o “sandwich” si vedano le pronunce Cass. n. 784 del 2014; n. 22792 e n. 10244 del 2013; n. 17447 del 2012; n.5698 del 2012, sezioni unite; e ancora Cass. n. 1380 del 2011; e n. 15180 del 2010);

– nella specie, tuttavia, può ritenersi che, nonostante la sua materiale integrazione nel ricorso, l’abbondante coacervo di atti riprodotti integralmente – in quanto facilmente individuabile e isolabile – possa agevolmente espungersi dal ricorso stesso, che risulta quindi riconducibile a dimensioni e contenuti rispettosi del canone di sinteticità configurato nel modello legislativo del giudizio per cassazione.” (Cass. 18/09/2015, n. 18363; in senso conforme: Cass. 3/02/2004, n. 1957);

– l’atto di parte ricorrente, invero, per quanto ricco di trascrizioni degli atti dei gradi del merito, non si compone unicamente e prevalentemente degli stessi, ma ne contiene pagine (anche se in effetti in abbondanza) per vero funzionalmente idonee a garantire l’autosufficienza dei motivi e la loro percezione da parte della Corte;

– possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso;

– con il primo motivo di ricorso ci si duole della violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR reso motivazione apparente;

– il secondo motivo di ricorso deduce quale error in procedendo il vizio di attività del giudice ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sempre per avere la CTR motivato la propria decisione in modo meramente apparente;

– i motivi costituiscono frammentazione di una medesima censura e quindi possono esaminarsi congiuntamente, risultando all’esito fondati;

– invero, la ratio decidendi della CTR risulta incomprensibile e quindi del tutto assente poichè la stessa dopo aver segnalato l'”errore clamoroso” in cui sarebbe incorsa la CTP, opera un mero generico rimando alle “legislazioni degli stati sovranazionali che sono regolate dalla Direttiva CEE” senza neppure spendere una parola sulla descrizione del fatto come provato nel processo nè sulla applicabilità ad esso delle disposizioni rilevanti, che neppure qui indica puntualmente;

– e nel prosieguo la sentenza, dopo aver riferito la sussistenza dei requisiti di beni usati in capo a quelli oggetto del processo, come pare di capire dall’espressione quantomeno approssimativa “e qui ci siamo” riporta unicamente gli estremi delle disposizioni che ritiene rilevanti, senza in alcun modo manifestare le nè ragioni di fatto che l’hanno portata a farne – e in che termini – applicazione al caso di specie nè le considerazioni in diritto che derivano da tali previsioni di legge;

– e in ultimo, nel mero richiamare il sopra esposto apodittico assertire (“tutto questo dà ragione all’Agenzia delle Entrate di *****”) ancora la CTR si sottrae ulteriormente all’obbligo di motivazione costituzionalmente impostole, per giunta di fronte a una vicenda ove la pretesa erariale ammonta, si legge ancora in sentenza nella parte in fatto, a ben Euro 793.236,49;

– come è noto, per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 06/06/2012); la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente, esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6;

– è questo esattamente il caso di cui sopra; conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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