Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18891 del 03/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9358 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

Agenzia delle entrate, – in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4239/01/2015 depositata in data 8 ottobre 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 4239/01/2015 depositata in data 8 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di G.V. avverso la sentenza n. 181/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso il diniego – per decorrenza del termine biennale di decadenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2 – dell’istanza del 15/10/09 (prot. n. 33376) di rimborso dell’assunto credito Iva di Euro 40.251,00, maturato per gli anni 2005 e 2006;

– la CTR per quanto di interesse, in punto di diritto, ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame, essendo stata la sentenza di primo grado depositata in data 7 febbraio 2012 e l’appello spedito per la notifica in data 16 ottobre 2012, oltre il termine ex art. 327 c.p.c.;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimato G.V.;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 51 e 53, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità, per tardività, del gravame, scambiando la data del deposito dell’appello del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22,(16 ottobre 2012), con quella della notifica, per essere stato l’appello notificato il 21 settembre 2012 nel termine lungo di sei mesi cit. ex art. 38 c.p.c., comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, (trattandosi di giudizio di primo grado instaurato dopo il 4 luglio 2009) decorrente dalla data (7 febbraio 2012) di pubblicazione mediante deposito della sentenza di primo grado;

– il motivo è fondato;

– ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3: “Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327 c.p.c., comma 1 (…)”; in forza dell’art. 327, comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009 – applicabile al caso di specie, trattandosi incontestabilmente di giudizio di primo grado instaurato dopo il 4 luglio 2009 -: “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5, non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”;

– peraltro, questa Corte ha già chiarito che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto del cit. codice art. 155, comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. n. 11226/2016; n. 22699/2013; n. 24816/2015; v. anche Cass. n. 4310/2015). Nessuna rilevanza ha, ai fini del detto calcolo, la riduzione – ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 – da un anno a sei mesi del termine per impugnare, atteso che (come detto) il criterio di computo ex nominatione dierum vale anche per i termini mensili, e che è indubbio che, alla scadenza del termine di sei mesi, nel caso – quale quello di specie – in cui lo stesso termine sia stato sospeso per effetto della L. n. 742 del 1969, vanno – ex numerationem dierum – aggiunti i giorni di avvenuta sospensione;

– nella specie, dall’esame del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito (acquisito con ordinanza di questa Corte dell’11 settembre 2019) ammissibile essendo stato dedotto il vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si evince che l’appello dell’Ufficio è stato spedito per la notifica a mezzo servizio postale – non già, come affermato dalla CTR in data 16 ottobre 2012, coincidente con la spedizione, a mezzo posta, alla Commissione dell’atto di appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 2 e art. 22 – ma bensì in data 21 settembre 2012 (al procuratore domiciliatario del contribuente in primo grado Avv. T.G., via *****, AG, firmata per ricevuta in data 24 settembre 2012) e, dunque, nel rispetto del termine lungo di sei mesi – cui vanno aggiunti i 46 giorni di sospensione feriale – decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, di primo grado mediante deposito in data 7 febbraio 2012;

– alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR della Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472