LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20753/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
G.L., (C.F. *****), G.A., (C.F. *****), G.M., (C.F. *****), GR.MA., (C.F. *****), rappresentati e difesi dagli avv.ti MARIA GRAZIA MASTINO, EDMONDO MONDA e SALVATORE MAROTTA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 172/26/16, depositata l’8 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
I ricorrenti hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta degli anni dal 2004 al 2007, con i quali – a seguito di informazioni pervenute sulla base di una attività di scambio di informazioni ex Dir. n. 77/799/CEE, in tema di reciproca assistenza tra Stati membri nel settore delle imposte dirette – era stato accertato che i contribuenti erano risultati intestatari di disponibilità nello Stato del ***** alla data del ***** formalmente intestate a fondazioni estere (*****), di cui l’Ufficio presumeva la permanenza anche per i periodi di imposta in oggetto. Gli atti impositivi accertavano la percezione di redditi da capitale quale effetto della detenzione di attività finanziarie all’estero, con applicazione delle sanzioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 5, comma 4, conv. dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, per omessa dichiarazione delle suddette attività finanziarie.
La CTP di Cuneo ha accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR del Piemonte, con sentenza in data 8 febbraio 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo inutilizzabile la documentazione prodotta dall’Ufficio in assenza di garanzia di genuinità e certezza, indipendentemente dalla attestazione di conformità. Ha ritenuto, inoltre, che manca la prova della permanenza delle disponibilità in capo ai contribuenti per le riprese successive al 2001.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resistono con controricorso i contribuenti.
CONSIDERATO
che:
1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la pretesa fiscale sulla base della documentazione prodotta. Deduce il ricorrente che tale ragionamento decisorio non rispetta le regole del ragionamento presuntivo, nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione posta dall’Ufficio non potesse essere fondata sulla documentazione prodotta in giudizio. Evidenzia che la documentazione prodotta atteneva alla prova indiziaria delle disponibilità finanziarie in capo ai fondi di diritto estero “*****” e “*****” di diritto estero, acquisita in sede di cooperazione sulla base della Dir. n. 77/799/CEE. Evidenzia il ricorrente che la suddetta documentazione, come da giurisprudenza di questa Corte, è pienamente utilizzabile trattandosi di documentazione acquisita nell’ambito della procedura di cooperazione internazionale, per la quale non occorre neanche l’obbligo di attestazione di conformità all’originale.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nella parte in cui la CTR ha escluso che l’eventuale prova di disponibilità finanziarie per l’anno 2001 non costituisca prova della permanenza e della conservazione di tali disponibilità per gli anni successivi oggetto di accertamento. Deduce parte ricorrente che tale motivazione confligge con regole di comune esperienza, secondo cui una situazione duratura persiste in fatto sino a che non intervenga una circostanza che faccia ritenere il contrario, come avviene in materia di possesso (art. 1142 c.c.) nel caso della prova del possesso intermedio.
2 – I due motivi, attinenti alla utilizzabilità della documentazione acquisita in giudizio, possono essere esaminati congiuntamente.
2.1 – Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità dei motivi, articolata dai controricorrenti, non trattandosi di ripercorrere il ragionamento decisorio operato dal giudice del merito circa l’idoneità della documentazione, ma di questione relativa alla utilizzabilità in termini di utilizzabilità, ai fini della individuazione del fatto noto dal quale partire per il procedimento indiziario, della documentazione acquisita in sede di cooperazione internazionale.
2.2 – Si osserva che il giudice di appello ha ritenuto ostativo all’utilizzo della documentazione prodotta dall’Ufficio l’omissione di “qualunque ragguaglio sulla loro origine e genuinità” e di “come i dati siano stati, in origine, rilevati” e della “loro corrispondenza alla realtà”, ritenendo decisiva la “prova in ordine alle circostanze di acquisizione” ai fini della “affidabilità” della documentazione prodotta, questione ritenuta preliminare (“indipendentemente”) rispetto alla attestazione di conformità della copia cartacea.
2.3 – Tale iter argomentativo confligge con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui – come rileva il ricorrente – è legittima l’utilizzazione in sede di accertamento tributario di qualsiasi elemento, al quale può essere attribuito valore indiziario, ancorchè acquisito in modo irrituale, a eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti di rango costituzionale (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4066; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2015, nn. 8605 e 8606). Si è osservato, difatti, che la mera irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta, di per sè, l’inutilizzabilità degli stessi (Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29132; Cass., Sez. V, 23 aprile 2007, n. 9568; Cass., Sez. V, 19 giugno 2001, n. 8344), difettando nell’ordinamento tributario una analoga a quella contenuta nell’art. 191 c.p.p., a mente del quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate” (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243), nonchè evidenziandosi che nel processo civile le prove atipiche sono comunque ammissibili, ancorchè assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poichè il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (Cass., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459).
2.4 – Sulla base di detto principio sono stati ritenuti utilizzabili, benchè previo contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria estera ai sensi della Dir. 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, benchè acquisiti con modalità illecite e in violazione del diritto alla riservatezza bancaria (Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2021, nn. 3301, 3302, 3303; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2021, nn. 2101, 2082; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2021, nn. 1317, 1318, Cass., Sez. V, 30 dicembre 2020, 29890; Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33735; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2019, n. 31779; Cass., Sez. V, 19 agosto 2015, nn. 16950, 16951 proprio in tema di “lista Vaduz”, con riferimenti alla giurisprudenza costituzionale del Paese di innesco della cooperazione, in quel caso come nel presente; Cass., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9760).
2.4 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ostativa la modalità di acquisizione della stessa in quanto incidente sulla genuinità della stessa, anche ai fini della prova della permanenza della disponibilità per gli anni di imposta successivi al 2001, non si è attenuta ai suindicati principi.
3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021