LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 27283/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
rappresentata e difesa;
– ricorrente –
contro
G.C., residente in *****;
-intimata –
avverso la sentenza n. 3373/16/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 18.9.2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20.04.2021 dal Consigliere RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1. G.C. ha acquistato, in data *****, immobili siti in *****, isola di *****. Al momento del rogito le imposte sono state liquidate in misura fissa ritenendo applicabili le agevolazioni fiscali della L. n. 168 del 1982, art. 5, sul recupero dell’isola di Ortigia. L’Agenzia ha invece liquidato le imposte in misura proporzionale, poichè alla data di registrazione dell’atto il piano di recupero di Ortigia non era più efficace essendo già trascorso il decennio di validità assegnato dalla Regione Sicilia. L’avviso di accertamento è stato opposto dalla contribuente e il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate che la CTR ha respinto, confermando la sentenza impugnata, sul presupposto che il termine decennale di vigenza del piano di recupero di Ortigia non è riferibile ai privati per il recupero degli immobili ricadenti nelle aree di intervento; rimanendo, infatti, fermo a tempo indeterminato l’obbligo dei privati di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelle esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dal piano stesso. La CTR ha inoltre rilevato che il Comune di Siracusa, con Delib. n. 178 del 1998, aveva stabilito l’equivalenza del piano particolareggiato di Ortigia al piano di recupero convenzionato di cui alla L. n. 457 del 1976, art. 27 e ss..
2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo. Non si è costituita l’intimata. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 20 aprile 2021.
RITENUTO
che:
3. Con il primo e unico motivo del ricorso l’agenzia lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5, e della L. n. 457 del 1978, artt. 27 e ss. nonchè della L. n. 1150 del 1942, artt. 16 e 17. L’Agenzia deduce che le agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5, non possono applicarsi una volta intervenuta la decadenza del piano particolareggiato per isola di Ortigia trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione.
4. Il motivo è fondato.
La questione è già stata esaminata e decisa da questa Corte anche con specifico riferimento alle agevolazioni fiscali per il recupero dell’isola di Ortigia (v. Cass. n. 29644 del 2019; Cass. n. 22502 del 2020; Cass. n. 21813 del 2020; Cass. n. 32964 del 2018; Cass. n. 2399 del 2017).
4.1 La L. n. 168 del 1982, art. 5 (Misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa) dispone che “Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa”.
Detta norma subordina l’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa all’esistenza di un duplice requisito. Il primo ha carattere oggettivo, costituito dall’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato. Il secondo è di natura soggettiva, rappresentato dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero.
Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e che l’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all’atto del trasferimento dell’immobile. (Cass., Sez. 5, n. 11786 del 12 maggio 2008).
4.2 La norma ha natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore di agevolare, sul piano tributario, lo sviluppo dell’edilizia abitativa, (Cass., 5 giugno 2013, n. 14152). In ordine allo strumento urbanistico relativo al recupero del quartiere di Ortigia, si è già da tempo formato un orientamento consolidato, ignorato dalla CTR (Cass. n. 8800 del 2010, Cass. n. 8801 del 2010), affermandosi che il disposto normativo si richiama solo al piano particolareggiato e non anche agli standard urbanistici che continuano a permanere nella zona. Ciò nella considerazione che, spettando l’agevolazione fiscale solo in presenza di tutti i relativi indefettibili presupposti, essa non può essere riconosciuta allorquando, uno di essi, – appunto la realizzazione del piano particolareggiato – non sia più attuale, essendo venuto meno, per decorso dei termini di validità (Cass. n. 11786 del 2008, Cass. n. 17061 del 2010). Sulla base di tale orientamento, anche di recente questa Corte ha affermato, con pronuncia che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che va negato il beneficio previsto dalla normativa invocata, allorquando il rogito venga stipulato dopo l’intervenuta scadenza di tale strumento urbanistico, di validità decennale e quindi, atteso che il pano è stato pubblicato in GURS del 2 giugno 1990, avvenuta nell’anno 2000 (Cass. n. 29644 del 2019; Cass. n. 2399 del 2017; Cass. n. 8800 del 2010, Cass. n. 8801 del 2010).
Non viene qui in rilievo, infatti, la questione amministrativa e cioè la qualificazione del piano attuativo e dei provvedimenti adottati dal Comune di Siracusa a tutela dell’aera di Ortigia, e se sia consentita ed in che limiti la “ultrattività” di taluni effetti del piano particolareggiato sotto il profilo urbanistico, bensì il profilo fiscale e cioè la corretta interpretazione della norma agevolativa, che essendo di natura eccezionale non può applicarsi a ipotesi diverse da quelle in essa strettamente contemplate.
5. Ne consegue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti può decidersi nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento processuale.
P.Q.M.
Accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la contribuente intimata alle spese del giudizio in favore dell’ente finanziario che liquida in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenuta da remoto, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021