Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18909 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 356-2017 proposto da:

G.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2016 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA;

RITENUTO

CHE:

1. G.M.F. proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione a lei notificati dalla Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Padova 2, con i quali venivano revocate le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa parte prima allegata, concesse in relazione all’atto di acquisto di un immobile in data 10.5.2007, per averne già fruito in relazione all’acquisto di un altro immobile avvenuto nel 1992. Per quest’ultimo dopo pochi mesi dall’acquisto la contribuente aveva variato la destinazione d’uso da abitazione civile (cat. A/2) ad ufficio e studio privato (cat. A/10).

A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la mancanza di una valida motivazione e l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa tributaria.

La CTP di Padova con sentenza n. 68/03/13 rigettava il ricorso.

Proposto appello, la CTR del Veneto, con sentenza in data 31.5.2016, rigettava il gravame ritenendo legittimi gli atti emessi dall’Ufficio.

Avverso detta pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente depositava altresì memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4), che la sentenza è nulla poichè la motivazione risulta omessa o apparente in ordine alla ritenuta carenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione c.d. prima casa.

3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la sentenza è nulla per violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, nota H bis dell’art. 1 della Tariffa parte I allegata stante la sussistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione prima casa.

4.Il primo motivo di ricorso è fondato.

Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Si è precisato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione (vedi tra le ultime Cass., Sez. 6-3, n. 4367/2018).

Nella specie, il thema decidendum del presente procedimento attiene alla valutazione o meno della spettanza dell’agevolazione c.d. prima casa in relazione all’acquisto posto in essere dall’odierna ricorrente nel 2007 allorchè la stessa era proprietaria di altro immobile ad uso ufficio oggetto di modifica di destinazione d’uso poco dopo l’acquisto avvenuto nel 1992 per il quale aveva già fruito del medesimo beneficio fiscale.

A fronte delle diverse prospettazioni del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata che rigetta il ricorso così confermando la legittimità degli avvisi di liquidazione non esplicita in alcun modo le ragioni ed il percorso logico argomentativo posto a base della decisione, così impendendo ogni controllo sul ragionamento seguito, risultando in alcuni passaggi addirittura contraddittoria laddove evidenzia il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile acquistato nel 1992 ed il fatto che il contribuente all’epoca non è stato tassato per tale modifica poi di fatto concludendo per l’irrilevanza di tali circostanze al fine di escludere la spettanza dell’agevolazione.

In particolare risulta privo di significato il passaggio della sentenza ove si afferma che “non è risibile la possibilità espressa dalla CTP dell’irreversibilità del cambio di destinazione a suo tempo effettuato” non cogliendosi in alcun modo il senso intrinseco di tale assunto nè la sua rilevanza ai fini della decisione.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Veneto affinchè si pronunci sulla questione oggetto del giudizio.

Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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