LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2624/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
il sig. comm. A.G., con l’avv. Giuseppe Donnangelo, presso la sua residenza in Roma, alla via Premuda 16;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Calabria – Catanzaro, n. 371/01/13, pronunciata il 9 luglio 2013 e depositata il 5 dicembre 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.
RILEVATO
Il contribuente è imprenditore agricolo e, nel contempo, quotista di maggioranza di s.r.l. titolare di concessionaria Ford nel cosentino. Veniva attinto da avviso di accertamento per gli anni 2001, 2002 e 2003 redatto con procedimento sintetico in ragione della disponibilità di beni-indice di maggior capacità contributiva, segnatamente per titolarità di beni immobili ed operazioni finanziarie superiori al reddito dichiarato. Attivato ritualmente il contraddittorio endoprocedimentale, l’Ufficio adottava atto impositivo tempestivamente impugnato con apprezzamento delle ragioni del contribuente in entrambi i gradi di merito, donde ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad unico motivo, cui replica la parte privata.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, nella sostanza il patrono erariale lamenta che la CTR non abbia considerato il carattere sintetico dell’accertamento che comporta l’inversione dell’onere della prova che viene in capo al contribuente, per cui non potrebbe ritenersi illegittimo l’avviso di accertamento perchè sprovvisto di motivazione non avendo argomentato sulle controdeduzioni del contribuente.
Al contrario, la gravata sentenza, in ossequio al dettato normativo sopra citato, ripercorre l’attività accertativa dell’Ufficio in confronto dialettico documentale con il contribuente, ritenendo superata la presunzione semplice prevista dalla norma mediante l’allegazione cartolare e argomentativa della parte privata, che ha rappresentato disponibilità finanziarie nel periodo in oggetto derivanti da altri cespiti patrimoniali e disponibilità di conto corrente. Ed infatti, è stato più volte ribadito anche di recente che nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (cfr. Cass. V, n. 21700/2020).
L’apprezzamento probatorio argomentativo della commissione di appello, peraltro non contestato dal patrono erariale, assolve a tali oneri e non è quindi sindacabile da questa Suprema Corte di legittimità.
A completamento valga l’osservazione che il ricorso non affronta l’accertamento del giudice di merito sugli estratti conto bancari, insistendo per contro sulla prova non solo della disponibilità delle somme per l’acquisto dei beni indice, bensì anche del loro concreto utilizzo per quei fini, secondo un’esegesi normativa che è estranea all’insegnamento più recente di questa Corte. Ed infatti, In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Cfr. Cass. V, n. 16637/2020, nonchè n. 1510/2017 e n. 6396/2014).
Il motivo è pertanto infondato ed il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla parte contribuente le spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad Iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021