Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18920 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6896/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

Z.L., rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Bocchini e dall’avv. Francesco Bocchini, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22, presso lo studio dell’avv. Andrea Cuccia.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 07, n. 414/07/2013, pronunciata il 21/06/2013, depositata il 23/09/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

FATTO E DIRITTO

1. Z.L., esercente l’attività di medico, impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2005, che rettificava il reddito dichiarato dal contribuente sulla base delle risultanze delle indagini bancarie compiute dalla Guardia di finanza sui conti correnti intestati al medico campano e ai suoi famigliari (coniuge e figli).

2. La CTP, con sentenza n. 36/07/2012, in parziale accoglimento del ricorso, rispetto ai compensi accertati per l’attività professionale, pari a Euro 236.850,00, ridusse ad Euro 75.432,00 il reddito di lavoro autonomo del ricorrente da recuperare a tassazione.

3. La Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello principale del contribuente, ha annullato (oltre alle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche) la ripresa a tassazione di prelevamenti dai conti bancari per Euro 27.294,00, confermando per il resto la pronuncia di primo grado, e, quindi, ha rigettato l’appello incidentale dell’ufficio.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; il contribuente ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, con due motivi.

5. In data 07/10/2020, il contribuente ha presentato richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ogni conseguente statuizione, compresa la compensazione delle spese di lite. Ha affermato di avere aderito, in data 20/04/2017, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la quale assumeva l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e, quindi, che, in data 20/04/2020, aveva notificato all’Agenzia delle entrate l’atto di rinuncia al ricorso incidentale.

6. Dato che l’elenco dei documenti allegato alla predetta istanza non risultava notificato all’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende l’Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità, quale ricorrente principale, questa Corte, con ordinanza emessa all’udienza camerale del 20/10/2020, in applicazione dei principi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez. U. n. 19980 del 2014, ha assegnato al contribuente un termine di 60 giorni per la notificazione dell’elenco dei nuovi documenti all’Avvocatura erariale, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass. 31/03/2017, n. 8567). Inoltre, ai fini della declaratoria d’estinzione del giudizio per effetto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), la Corte ha disposto che, entro lo stesso termine, il contribuente depositasse dichiarazione di rinuncia al giudizio, corredata della documentazione idonea a dimostrare la riferibilità all’avviso di accertamento impugnato della definizione agevolata in esame e dei connessi pagamenti del debito tributario.

7. Il contribuente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, datata 28/01/2021, corredata di tutta la documentazione relativa alla definizione agevolata e alla notificazione a mezzo PEC all’Avvocatura dello Stato dei documenti depositati ex art. 372 c.p.c. Con memoria ex art. 378 c.p.c., datata 22/04/2021, egli ha reiterato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

8. E’ ius receptum di questa Corte che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi dello stesso articolo, comma 3 il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso -che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. n. 2168/2019).

9. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, secondo cui “Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”. (comma 3). Nello stesso senso, in materia di condono, dispongono del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, e il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

10. Nemmeno sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (ex multis Cass. 7/06/2018, n. 14782; 15/01/2021, n. 590; 16/01/2021 n. 1573).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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