Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18924 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 3878/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.D., rappresentato e difeso dall’avv.to Giuliano Marchi e Filippo Castellani, giusta mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10, presso lo studio dell’avv.to Castellani;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. R.G. 5043/2018, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/4/13 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 23/07/2013 e non notificata (n. R.G.

3878/2014), nonchè avverso la sentenza n. 163/11/17 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata in data 1/02/2017 e non notificata (n. R.G. 5043/2018).

Udita la relazione del Consigliere Dott.ssa d’Angiolella Rosita svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

RITENUTO

che:

1.La Guardia di Finanza, Compagnia di San Donà del Piave, notificava a F.D. processo verbale di constatazione dal quale emergeva l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il contribuente presentava istanza di definizione, per gli anni in contestazione, D.Lgs. n. 2018 del 1997, ex art. 5 bis, rispetto al contenuto del processo verbale di constatazione.

3. L’Agenzia delle entrate accoglieva la richiesta del contribuente notificando, in data 20/04/2010, gli atti di definizione.

4. Successivamente, il contribuente presentava istanza di autotutela con la quale richiedeva la rideterminazione delle imposte dirette ed indirette per non aver l’accertamento considerato i costi e la liquidazione Iva ma solo i ricavi; l’Agenzia delle entrate rifiutava l’istanza di autotutela ritenendo che l’atto di definizione, come previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, non fosse soggetto ad impugnazione e non fosse modificabile da parte dell’Ufficio.

5. F.D. ricorreva avverso il rifiuto dell’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia (di seguito, CTP), che respingeva nel merito il ricorso.

6. Avverso la sentenza della CTP Venezia n. 98/1/11, il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito, CTR) chiedendo la riforma dell’atto di definizione; l’Ufficio proponeva appello incidentale sul rilievo che la CTP non poteva entrare nel merito della controversia ma doveva dichiarare il ricorso improcedibile, in quanto l’atto impugnato non rientrava tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1.

7. La CTR del Veneto, con la sentenza n. 71/4/13 depositata in data 23/07/2013 accoglieva l’appello del contribuente e respingeva l’appello incidentale dell’Ufficio, compensando le spese di lite.

8. Nelle more veniva notificata al contribuente una cartella di pagamento da parte di A.d.e.r. – già Equitalia Polis s.p.a., con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute e non corrisposte. Tale cartella era poi oggetto di sgravio in quanto l’Ufficio, ritenendo la stessa non adeguatamente motivata, notificava in autotutela, in data 3 marzo 2011, una nuova cartella di pagamento.

9. Tale cartella veniva impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che annullava la cartella di pagamento in quanto affetta da vizio di motivazione. L’Ufficio proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto che, con la sentenza n. 163/11/17 di cui in epigrafe, respingeva l’appello dell’Ufficio.

10. Contro entrambe le sentenze di cui in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

F.D. resiste con controricorso nel giudizio n. R.G. 3878/2014 e rimane intimato – nonostante la ritualità della notifica del ricorso – nel giudizio n. R.G. 5043/2018.

CONSIDERATO

che:

1. Considerati gli evidenti profili di unitarietà processuale e sostanziale che caratterizzano i ricorsi all’esame, ne va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., dandosi seguito ai principi affermati da questa Corte secondo cui la riunione dei procedimenti relativa a cause connesse “risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale” (così, Sez. U., 13/09/2005, n. 18125, Rv. 583091-01).

1.1. Il ricorso recante il numero di ruolo generale 5043/2018 va, dunque, riunito a quello più risalente recante il numero di ruolo generale 3878/2014.

2. L’Agenzia delle entrate, col ricorso R.G. n. 3878/2014, propone un unico mezzo col quale assume la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i secondi giudici erroneamente ritenuto impugnabili gli atti di definizione delle contestazioni sollevate con il p.v.c. La ricorrente Amministrazione deduce che le disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 bis, in tema di accertamento con adesione, prevedono l'”intangibilità” del nuovo imponibile definito tra le parti, ciò in quanto la collocazione sistematica del nuovo istituto, introdotto dal citato , nel corpus normativo del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis, ne sancisce la precisa appartenenza al genus dell’accertamento con adesione differenziandosene per l’anticipazione della definizione al momento della constatazione delle definizioni e perchè il perfezionamento non dipende più dal pagamento ma dall’accordo; conseguentemente, si applicano a tale definizione tutti gli effetti sanciti dal D.Lgs. n. 218 del 1997 e, quindi, quelli di cui al citato D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, che prevede che l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio.

2.1. Il controricorrente, in tale giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata dai giudici di secondo grado (Sez. U., 10/08/2005, n. 16776), nonchè l’infondatezza dello stesso in quanto, in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte, l’elencazione dei cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non è tassativa.

2.2. Col ricorso recante il numero di R.G. 5043/2018, la ricorrente Amministrazione erariale deduce, col primo motivo, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i secondi giudici erroneamente ritenuto impugnabili gli atti di definizione delle contestazioni sollevate con il p.v.c..

2.3. Con il secondo, deduce la violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25,D.M. n. 37 del 1997, art. 1) e dei principi in materia di autotutela, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che il potere di autotutela debba essere proceduto da un atto di annullamento del precedente atto che sia adeguatamente motivato e notificato al contribuente.

2.4. Con il terzo, deduce la violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 132 c.p.c., n. 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui la CTR ha ritenuto che la seconda cartella di pagamento emessa in seguito ad autotutela era carente di motivazione.

3. Il primo motivo dei ricorsi riuniti oltre che ammissibile, in relazione ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., è fondato per le ragioni di seguito esposte.

3.1. La CTR ha accolto l’appello del F. affermando la generale impugnabilità dell’atto di adesione, laddove, invece, la doglianza del F. era inerente al fatto che il verbale di adesione notificatogli aveva contenuto diverso da quello convenuto, non contenendo il riconoscimento dei costi che non sarebbero stati oggetto di contestazione con il p.v.c. al quale era stata prestata adesione.

3.2. In tema di impugnabilità dell’atto di adesione, questa Corte ha chiarito che – fermo restando il principio generale secondo cui la definizione dell’accertamento con adesione, su istanza del contribuente, determina l’intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti con la conseguente inammissibilità del ricorso volto a contestare il relativo atto – l’impugnabilità dell’atto di definizione potrebbe essere ammessa solo allorquando non vi sia corrispondenza tra gli importi in esso contenuti e quelli indicati nel processo verbale di contestazione al quale egli aveva aderito, e ciò a tutela dei diritti del contribuente sanciti dall’art. 24 Cost. (cfr., Sez. 6-5, Ordinanza n. 4566 del 21/02/2020, Rv. 65731401).

3.3. Le decisioni qui gravate non hanno fatto retta applicazione dei principi esposti in quanto basate su un principio errato – quello della generale impugnabilità dell’atto di adesione – e non invece sulla verifica della corrispondenza tra l’atto concordato in sede di adesione e la pretesa erariale. In altri termini, i secondi giudici non dovevano risolvere la questione “a monte” cioè in base alla natura originaria dell’atto – se contenuto oppur non, nell’elencazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – ma, “a valle”, stabilendo in concreto se la pretesa erariale sia stata concordata tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente e quale sia l’oggetto dell’accordo.

3.4. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto con rinvio al giudice di merito perchè compia l’accertamento di fatto sulla rispondenza dell’atto notificato a quanto convenuto dal contribuente in sede di adesione.

4. Anche il secondo motivo di ricorso proposto nel procedimento riunito recante il numero di R.G. 5043/2018 è fondato.

4.1. E’ pacifico e risulta dagli atti che la cartella in oggetto era stata emessa in sostituzione di precedente cartella ritenuta carente per difetto di motivazione. La CTR ha ritenuto che “la nuova cartella doveva essere preceduta da atto di annullamento della precedente adeguatamente motivato e notificato al contribuente”.

4.2. L’assunto dei secondi giudici è erroneo. In disparte la considerazione che la sentenza impugnata sembra fare confusione tra cartella e l’avviso di accertamento prodromico le CTR non ha considerato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non solo rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, ma si caratterizza per la discrezionalità propria da cui l’attività di autotutela è connotata (cfr., Sez. U, Sentenza n. 3698 del 16/02/2009, Rv. 606565).

4.3. A conferma della discrezionalità propria dell’attività di autotutela, e della non impugnabilità del diniego (tacito o espresso), depone la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2017 che ha rigettato l’eccezione d’illegittimità costituzionale del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, comma 1, convertito nella L. n. 656 del 1994 nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’Amministrazione tributaria di provvedere sulle istanze di annullamento in autotutela, con conseguente inoppugnabilità del silenzio rifiuto, osservando tra l’altro che “Affermare il dovere dell’amministrazione di rispondere all’istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die dall’interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto.”.

5. Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo e del secondo mezzo di cui ai giudizi riuniti.

6. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno entrambi accolti in relazione al primo motivo di ciascuno; va accolto anche secondo mezzo, assorbito il terzo, del ricorso n. R.G. 5048/2018; le sentenze impugnate vanno cassate, con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, perchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi esposti.

7. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche sulle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce al presente ricorso, il ricorso n. R.G. 5043/2018; pronunciando sui giudizi riuniti, accoglie entrambi i ricorsi in relazione al primo motivo di ciascuno, accoglie anche il secondo, assorbito il terzo, in ordine al ricorso n. R.G. 5043/2018; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia i giudizi riuniti alla CTR del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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