Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18927 del 05/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28454/2014 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. Fantozzi Augusto, dall’avv. Belli Contarini Edoardo e dall’avv. Altieri Roberto, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Sicilia, n. 66;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 37, n. 2672/37/14, pronunciata il 18/03/2014, depositata il 29/04/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

RILEVATO

Che:

1. C.M. impugnò dinanzi alla CTP di Roma la cartella di pagamento di Euro 46.558,44, per IRPEF 2005, emessa dall’Amministrazione finanziaria in seguito a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, , dopo che egli aveva presentato, in data 29/12/2006, dichiarazione integrativa, che sostituiva la precedente, nella quale indicava un saldo IRPEF pari a zero. L’Agenzia replicò che, nella prima dichiarazione, risultavano vari immobili affittati, mentre in quella integrativa veniva dichiarata solo la rendita catastale e non l’affitto; aggiunse che vi erano “altre anomalie” in quanto il contribuente, pur risultando dall’anagrafe tributaria proprietario di un solo immobile e di due garage, in dichiarazione aveva indicato sei immobili;

2. il primo giudice rigettò il ricorso, con sentenza (n. 318/12/12) confermata dalla CTR del Lazio, la quale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello della parte privata, evidenziando che il contribuente aveva presentato due dichiarazioni dei redditi per il 2005: la prima, nella quale si indicavano sei immobili locati; la seconda, nella quale si indicavano gli stessi immobili, “ma liberi, senza alcun reddito da locazione” (cfr. pag. 2 della sentenza), donde la legittima rettifica della dichiarazione da parte dell’ente impositore, che non aveva creduto all’assenza di canoni per tutti e sei gli immobili, trattandosi di una “modifica” a proposito della quale l’interessato non aveva dato alcuna giustificazione, nemmeno nel corso del giudizio;

3. il contribuente ricorre con tre motivi, illustrati con successiva memoria; l’Agenzia ha depositato atto ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis (art. 360 c.p.c., comma 1)”), il ricorrente deduce che, pur essendo pacifico in causa il rispetto del termine annuale per la presentazione della dichiarazione “rettificativa” (art. 2, comma 8-bis, cit.), la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito (perdurante) efficacia giuridica ai dati contenuti nella dichiarazione originaria, sebbene emendati e sostituiti in diminuzione, proprio con la dichiarazione “rettificativi”; sotto altro profilo giuridico, si censura la sentenza impugnata per avere confermato la legittimità della liquidazione ex art. 36-bis, cit., della seconda dichiarazione (quella “rettificativa”), sulla base dei dati indicati nella prima dichiarazione, ossia sulla base di una dichiarazione diversa rispetto a quella oggetto di liquidazione (ritenuta maggiormente credibile, benchè fosse pacifico che il contribuente aveva un solo immobile e due garage, per cui non poteva avere concesso in locazione i sei immobili indicati), senza considerare che l’art. 36-bis prevede un mero riscontro cartolare della dichiarazione liquidata, e non ammette che tale liquidazione della dichiarazione “rettificativa” possa essere operata utilizzando i dati risultanti da ulteriori e diverse dichiarazioni, per contestare la credibilità dei dati della seconda dichiarazione;

2. con il secondo motivo (“2. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. e dell’art. 53 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), si deduce la nullità della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che era accertato in causa, in base degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, che il contribuente non era proprietario degli immobili che nella dichiarazione originaria risultavano concessi in locazione, ragione per cui la pretesa impositiva del Fisco era senz’altro maggiore rispetto alla capacità contributiva dell’obbligato;

3. con il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,25,26 e 36 T.U.I.R. e art. 53 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), s’addebita alla sentenza impugnata di avere “apoditticamente” confermato la pretesa erariale, determinata dall’A.F. in forza del falso presupposto che il contribuente fosse proprietario di sei immobili, quattro dei quali concessi in locazione, benchè l’Amministrazione avesse accertato, sulla base delle (incontestate) risultanze dell’anagrafe tributaria, che il contribuente (testualmente) “sarebbe proprietario di un solo immobile + 2 garage, mentre in dichiarazione risultano n. 6 immobili”. Da qui, secondo la prospettazione del ricorrente, l’erronea conferma, da parte della CTR, di una pretesa tributaria illegittima, in assenza del presupposto dell’imposta consistente nel possesso di reddito derivante dalla titolarità di immobili, in palese contrasto con il principio costituzionale della capacità contributiva;

4. il primo motivo è fondato e ciò comporta l’assorbimento dei rimanenti;

per costante indirizzo sezionale (Cass. 25/07/2012, n. 13104), che è il momento di ribadire, “in tema di dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF il contribuente ha il potere di rimediare ad errori od omissioni della dichiarazione che abbiano comportato un pregiudizio patrimoniale in suo danno mediante (…) dichiarazione “integrativa” D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8-bis, (e in tale caso…) oggetto del controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. art. 36-bis non può che essere la “dichiarazione fiscale emendata” come risultante dalla fusione dell’atto originario e di quello integrativo (…)”;

nella specie, la CTR non si è attenuta a questo principio di diritto in quanto ha ritenuto legittimo il controllo ex art. 36-bis, e la consequenziale cartella di pagamento, basato sulla discrasia tra il contenuto della prima dichiarazione e il contenuto della dichiarazione integrativa (o rettificativa), là dove, invece, ai fini della liquidazione automatica dell’IRPEF, l’Amministrazione non avrebbe dovuto tenere conto del contenuto della prima dichiarazione, (ormai) emendata dalla dichiarazione integrativa, e in sè priva di giuridica rilevanza. E’ anche il caso di rammentare l’insegnamento delle Sezioni unite (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378), secondo cui “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.”;

5. ne consegue che, accolto il primo motivo, e assorbiti gli altri o il terzo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza è cassata, in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472