LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIAGIO Vigilio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7187-2014 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/22/2013 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 21/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/03/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 60/22/2013, depositata il 21.6.2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal relatore, cons. Mele Francesco.
RILEVATO
Che:
C.M. -quale titolare dell’impresa individuale Azienda Agricola Aurora – proponeva distinti ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento in tema di Irpef, Irap ed Iva -per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008- per la omessa contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita di materiale sabbioso, quale materiale di risulta derivante dal livellamento operato per conseguire un miglioramento del fondo. Il contribuente deduceva di avere stipulato con la Sapori Antichi srl un accordo avente ad oggetto la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario in questione, comprensivo dell’asporto del materiale sabbioso di risulta; che la cessione di detto materiale era stata effettuata e fatturata dalla menzionata società, per ultimo precisando che era errata la quantificazione del materiale de quo.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva per resistere ai ricorsi, evidenziando che l’autorizzazione alla Azienda Aurora prevedeva la remissione in pristino del terreno con esclusione di asporto e commercializzazione del materiale sabbioso e rilevando la invalidità e l’inefficacia del contratto intercorso con Sapori Antichi srl a ragione dell’assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative -di data certa – nonchè di difetto di qualunque prova in ordine alla effettività della vendita del materiale in parola da parte della sopra menzionata società.
La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia -previa riunione dei ricorsi- pronunciava sentenza con cui li rigettava avendo ritenuto come non provato l’accordo tra le due società; per difetto di data certa; per essere lo stesso rimasto inoperante per quattro anni e per la mancanza di ogni prova in ordine alla reale cessione del materiale sabbioso da parte della Sapori Antichi srl.
– Tale sentenza, gravata di appello ad opera del contribuente, era confermata dalla CTR, la quale rigettava, innanzi tutto, la censura relativa alla asserita erronea determinazione dei quantitativi di sabbia con il richiamo al “processo verbale di constatazione della G. di F.” e ai relativi “rilievi fotografici satellitari di precisione”. Rilevato poi che il contribuente era stato autorizzato dalla Regione Veneto, con provvedimento del 12.4.1999, ad eseguire i lavori di miglioramento fondiario entro due anni, la CTR precisava che “A prescindere quindi dalla validità giuridica dell’allegato atto di autorizzazione alla Sapori Antichi srl da parte dell’Azienda Aurora che, come rilevato dai primi giudici, non ha data certa ed è rimasto inoperoso per quattro anni, manca agli atti un parere della Regione Veneto che approvi tale comportamento e soprattutto la proroga dei termini, come giustamente osserva l’Ufficio, tale atto ponendosi in contrasto con una imperativa norma regionale, è comunque nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.”, non mancando di porre in risalto che nella specie si tratta, comunque, di cessione a titolo oneroso e la compensazione tra i costi del contribuente ed i ricavi della Sapori Antichi srl è in violazione dell’art. 109 TUIR. Per ultimo, la CTR disattendeva l’eccezione di difetto di legittimazione in capo al contribuente a ragione del fatto che “gli accertamenti sono stati notificati al signor C.M. nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola Aurora, intestataria di tutti i provvedimenti amministrativi relativi alla concessione e revoca delle autorizzazioni a procedere all’escavazione”.
Per la cassazione di tale sentenza parte contribuente propone ricorso affidato ad un solo motivo, al quale resistono, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Economia e delle Finanze.
CONSIDERATO
Che:
– Il ricorso proposto dalli contribuente è complessivamente inammissibile.
E’ infatti fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva- sollevata in sede di controricorso- in capo al Ministero, atteso che questo non è stato parte di questo giudizio nè in primo nè in secondo grado, senza considerare che la gestione del contenzioso è assunto, comunque, in via esclusiva dalla Agenzia delle Entrate.
– Altrettanto inammissibile è l’unico motivo di cui consta il ricorso che reca: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d), artt. 2697, 2702 e 2704 c.c.”
– Deduce il ricorrente di avere prodotto in giudizio documenti idonei a suffragare che il materiale sabbioso di risulta era stato effettivamente ceduto dalla Sapori Antichi srl., da ciò derivando che nessun obbligo di fatturazione sarebbe stato a lui riferibile.
– La rilevata inammissibilità va ascritta a difetto di autosufficienza e specificità; in particolare del contratto stipulato con Antichi Sapori srl -su cui è incentrato il ricorso- parte ricorrente ha omesso di riportare il contenuto.
– Per le ragioni esposte, dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro seimila oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021