Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18929 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4966-2018 proposto da:

Q.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRIO MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6002017 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

RITENUTO

Che:

con ricorso in data 26 ottobre 2015 Q.D. impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su beni immobili di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di n. 10 cartelle esattoriali e di 6 avvisi di addebito relativa a n. 11 cartelle di pagamento eccependo l’intervenuta prescrizione o la mancata notifica.

La CTP dell’Aquila con sentenza del 20 aprile 2016 dichiarava inammissibile il ricorso atteso che lo stesso era stato notificato mediante posta elettronica certificata nonostante che a ciò ostasse l’insieme delle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR dell’Abruzzo, con sentenza in data 3.7.2017, rigettava il gravame ritenendo che alla data di notifica del ricorso la notifica telematica non era ancora consentita, concludendo quindi per la sua inesistenza.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 nella versione ratione temporis applicabile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto inesistente la notifica del ricorso introduttivo anzichè meramente irrituale e quindi sanabile.

Il motivo è infondato.

La L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.

Dalla citata disposizione si ricava, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dalla citata L. n- 53 del 1994, art. 3-bis, come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato la L. n. 53 del 1994, art. 3, comma 3-bis, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.

La L. n. 53 del 199, art. 3-bis, u.c., quale introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, commi 2 e 3 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo tributario.

Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. n. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015.

A riguardo la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.

Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16; Cass. Sez. 6-5, n. 9430/18).

Pertanto nella specie, atteso che come risulta dalla sentenza della CTR dell’Abruzzo, all’epoca non era prevista tale possibilità, il ricorso andava notificato nelle forme ordinarie come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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