Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18930 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5340-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISIPPO 123, presso lo studio dell’avvocato STASI GABRIELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati RIZZELLI CLAUDIO e BARBARA FERNANDO;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE CONTENZIOSO AGENZIA ENTRATE I MILANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente a debito –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2818/2017 della COMM. TRIB. REG.LOMBARDIA, depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

RITENUTO

Che:

con ricorso in data 19.12.2014 G.G. impugnava l’avviso di comunicazione preventiva di iscrizione di. ipoteca nonchè le cartelle di pagamento presupposte con cui veniva contestato l’omesso versamento del contributo in favore del Consorzio bonifica e miglioramento fondiario per l’anno 2003, dell’imposta di,registro per l’anno 2009, dell’Irpef e dell’addizionale regionale Irpef oltre interessi e sanzioni relativamente all’anno di imposta 2005.

A sostegno dell’impugnazione deduceva l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, il vizio di notifica delle cartelle di pagamento e l’intervenuta decadenza del potere accertativo dell’Ufficio. ò

La CTP di Milano, con sentenza in data, 1.7.2015 rigettava il ricorso.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Lombardia, con sentenza in data 27.6.2017, rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per vizio di carenza di motivazione. Incomprensibilità dell’iter logico posto a fondamento della decisione” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non dà conto dei motivi su cui è basata la decisione e dunque non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento impedendo così un controllo sul percorso logico argomentativo seguito.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83,art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle ipotesi della mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, della motivazione apparente, della manifesta ed irriducibile contraddittorietà, della motivazione perplessa od incomprensibile che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Peraltro l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma. 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

Ciò premesso, dall’esame della censura svolta si evince che il ricorrente non lamenta l’omessa valutazione di un fatto storico che sia stato oggetto di discussione in causa e decisivo ai fini della decisione quanto piuttosto la ricorrenza di un’ipotesi di motivazione apparente ovvero di una motivazione che, pur sussistente, non da modo di ricostruire l’iter logico giuridico posto a base della decisione assunta.

Così riqualificata la censura svolta, la stessa è fondata.

Ed invero la sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado non dà conto delle ragioni poste a base della decisione limitandosi a ritenerne la completezza (“..la sentenza impugnata dà conto degli elementi dai quali i primi giudici hanno desunto il proprio convincimento risultando le argomentazioni a sostegno della stessa comprensibili, soddisfacendo, pertanto, tutte le prescrizioni previste dalla legge ..”).

In tal modo, limitandosi a condividere la decisione di prime cure, la CTR non ha preso alcuna posizione sui motivi di appello svolti dal contribuente e riportati da pg. 10 a pg. 16 del ricorso introduttivo del presente giudizio, così impedendo ogni controllo circa il percorso logico argomentativo seguito.

Alla stregua di tali rilievi la censura svolta, così come riqualificata, risulta quindi fondata con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per una nuova valutazione.

Alla stessa viene demandata altresì la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, effettuata da remoto, nella adunanza camerale, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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