Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18931 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4419/2015 R.G. proposto da:

Sig. C.N., con il prof. avv. Tesauro Francesco, nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gradara Rita, in Roma, in Largo Somalia, n. 67 e, in seguito al suo decesso, proseguito dagli eredi Sig.i P.S., C.A.S., C.G., C.V. e C.F., con l’avv. La Rocca Adriana, nel mantenuto domicilio in Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale per la Lombardia – Milano, n. 3366/45/14, pronunciata il 9 giugno 2014 e depositata il 23 giugno 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2021 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

Che:

gli eredi dell’originario ricorrente, costituti a ministero nuovo difensore, hanno dichiarato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex D.L. n. 148 del 2017;

è stata versata in atti la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento di quanto richiesto dalla citata disciplina speciale deflattiva del contenzioso, per cui è cessata la materia del contendere.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 200, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ex D.L. n. 148/2017 con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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