LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1640/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese 7, presso lo studio dell’avv. Cogliati Dezza Alessandro, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Verna Edgardo;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza n. 152/01/2012 della Commissione tributaria regionale per le Marche, depositata il 27/11/2012 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.
RILEVATO
Che:
1. In data 16 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate di Fabriano (An) notificò a M.E. l’accertamento n. *****, riguardante l’anno di imposta 2003, con il quale erano stati verificati maggiori redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione, quale socio al 25 per cento, della estinta società Pegaso s.r.l., esercente l’attività di costruzione di edifici, rispetto alla quale erano stati accertati maggiori ricavi non contabilizzati per Euro 578.337,00, ed erano stati liquidati maggiori tributi per Irpef e addizionali regionale e comunale e irrogata la sanzione pecuniaria.
Impugnato il predetto atto dal contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Ancona accolse il ricorso con sentenza n. 36/1/10 depositata il 17 marzo 2010, che fu confermata in secondo grado, su appello dell’Ufficio, dalla Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza n. 152/1/12, depositata il 27 novembre 2012, con la quale fu altresì rigettato l’appello incidentale proposto dal contribuente e furono compensate le spese del giudizio.
2. Contro la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.
CONSIDERATO
Che:
Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, M.E. ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata la lite definita ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha allegato, all’uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 30/5/2019 e la quietanza di versamento degli importi dovuti a tale titolo.
In applicazione dei principi di diritto desumibili in tesi generale da Sez. U., Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632161-01, è stato assegnato un termine all’istante per la notificazione all’Avvocatura erariale dell’elenco dei nuovi documenti relativi alla definizione agevolata della lite.
Con memoria del 8/3/2021, l’Agenzia delle Entrate, affermata la regolarità della definizione agevolata e richiesta la trattazione congiunta per connessione coi procedimenti nn. 1633/2014, 1625/2014, 1662/2014, ha chiesto l’estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, con compensazione delle spese, come da memoria del contribuente del 16/4/2021.
Considerato che, alla luce della richiesta delle parti, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta e in conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata ed avendo i contribuenti provveduto al pagamento integrale del debito.
Le spese del processo estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021