Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18955 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9238-2020 proposto da:

EMAFARM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– ricorrente –

contro

ZOOT SISTEMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO NACCARATO;

– controricorrenti –

contro

SIEF SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2112/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– la s.r.l. Zoot Sistemi agì in revocatoria nei confronti della propria debitrice Sief s.r.l. e nei confronti di Emafarm s.r.l., la quale aveva acquistato un immobile, costituente il solo bene patrimoniale della società debitrice in liquidazione;

– il Tribunale rigettò la domanda per non essere rimasto provato che l’acquirente fosse stata consapevole del pregiudizio arrecato dall’atto alle ragioni creditorie;

– la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione della Zoot Sistemi, dichiarò inefficace il contratto di vendita in discorso nei confronti della creditrice, evidenziando, in particolare che:

– il credito della Zoot era sorto anteriormente all’atto di disposizione e ciò faceva assumere minor pregnanza alla consapevolezza del debitore e del terzo della lesione procurata al creditore;

– con la vendita la società debitrice si era liberata dell’unico bene patrimoniale, con la conseguenza che il pregiudizio era in “re ipsa”;

– la consapevolezza dell’acquirente trovava solida conferma nel fatto che il il commercialista rag. G., liquidatore e rappresentante legale della Sief, era e il domiciliatario della compratrice;

ritenuto che la Emafarm ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi e che la Zoot Sistemi resiste con controricorso;

ritenuto che con i due esposti motivi, fra loro correlati, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901,2727,2729 e 2967 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo, in sintesi, che la Corte locale era incorsa in errore per avere tratto dalla presunzione, secondo la quel il G. avrebbe potuto essere il commercialista di essa ricorrente, “poichè presso il suo studio era la sede della società”, era giunta all’ulteriore presunzione che la Emafarm avrebbe avuto conoscenza della lesività dell’atto nei confronti della creditrice; non sussisteva la prova del “consilium fraudis”, poichè non era rimasto dimostrato che la compratrice sapesse che quello acquistato era l’unico immobile della venditrice, nè, tantomeno, era rimasto provato che il G. fosse amministratore della Emafarm e anche ove quest’ultimo ne fosse stato il commercialista, l’amministratore non avrebbe avuto modo di venire a conoscenza della circostanza (cioè che quello era l’unico immobile della venditrice), ove ciò non gli fosse stato riferito dal commercialista; inoltre, soggiunge la ricorrente, il pregiudizio non era configurabile, stante che l’alienazione era funzionale all’acquisizione di liquidata al fine di pagare i debiti scaduti e la somma incassata con la vendita (80.000 Euro) era ampiamente sufficiente a consentire il pagamento del debito, ammontante a 9.000 Euro.

CONSIDERATO

che, nel loro insieme le doglianze in parte non superano il vaglio d’ammissibilità, apparendo del tutto evidente la finalità impropria del ricorso, diretto a censurare il percorso motivazionale del giudice di merito, e in parte risultano manifestamente infondate, invero:

a) le critiche non attingono correttamente la ratio decisoria, poichè la Corte locale ha reputato avere rilievo inferenziale la circostanza che presso l’ufficio del G. avesse domiciliazione (anzi, la stessa ricorrente parla di sede) la Emafarm, senza ulteriormente affermare che lo stesso ne fosse l’amministratore e l’aver da ciò desunto che il domiciliatario, che rivestiva anche la carica di liquidatore della Sief, era da presumere avesse informato la domiciliata della circostanza che la venditrice si stava spogliando dell’unico bene patrimoniale, costituisce apprezzamento di merito in questa sede non censurabile;

b) deve rilevarsi lo scopo eccentrico della denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme di diritto sostanziale sopra riportate (la violazione di quest’ultime presupporre un diverso accertamento fattuale) diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);

c) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (ex multis, cfr. S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830 e Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione;

d) la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

e) occorre poi rilevare che in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile) – Sez. 3, n. 3470, 15/2/2007, Rv. 598224; conf., ex multis, Cass. n. 24757/2008 -; f) infine va detto che, al contrario di quel che afferma la ricorrente, non occorre dimostrare il “consilium fraudis” in capo al terzo, ma solo la “scientia fraudis”, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito e che, non essendo richiesta a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'”eventus damni” (Sez. 1, n. 15257, 6/8/2004, Rv. 577085; conf., ex multis, Cass. nn. 19963/05, 23263/010, 21492/011);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (cent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai finì dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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