Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18956 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1090-2020 proposto da:

S.M., S.R., S.N., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCO BECCI 14, presso lo studio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO POMPILIO;

– ricorrente –

contro

G.C., SP.MA., SP.LU., P.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO MAIOLINO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2016/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale, accolte nel resto le domande avanzate da G.G., S.N., S.M. e S.R. nei confronti di G.C., Sp.Lu., P.P. e Sp.Ma., rigettò la domanda con la quale gli attori avevano chiesto che i convenuti fossero condannati alla demolizione d’un manufatto realizzato, in violazione degli artt. 1102,1120 e 122 c.c., nel vano scala del secondo piano d’un fabbricato condominiale;

– la Corte d’appello di Catanzaro rigettò sia l’appello principale dei convenuti che quello incidentale degli attori, i quali si erano doluti del mancato accoglimento da parte del Tribunale della domanda di cui s’è detto;

ritenuto che gli appellanti incidentali ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi e che gli intimati resistono con controricorso;

ritenuto che è stata depositata memoria;

ritenuto che con il primo motivo, denunziante “omesso esame della c.t.u. e dei fatti decisivi per la decisivi per la decisione dell’appello incidentale da essa accertati e contestati da controparte”, nonchè violazione dell’art. 116 c.p.c. e motivazione apparente, i ricorrenti si dolgono del fatto che “Dalla lettura della sentenza impugnata non si ha proprio contezza che sia stata disposta una consulenza tecnica in secondo grado ed anzi i Giudici d’appello escludono addirittura che la prova richiesta potesse esser data attraverso una c.t.u. in assenza di altra documentazione ed altre prove”, risultando, per contro, essere stata disposta, con ordinanza collegiale del 7/2/2012, ctu proprio al fine “di verificare l’esistenza d’un manufatto nello spazio compreso tra il pianerottolo del 2 piano ed il tetto e la sua insistenza o meno su uno spazio condominiale” regolarmente espletata, con deposito della relazione.

CONSIDERATO

che il motivo merita di essere accolto, valendo quanto segue:

– scrive sul punto la sentenza impugnata: “Per quanto riguarda l’appello incidentale proposto (…), alla luce dell’istruttoria dibattimentale non ci si può discostare dalla statuizione del Tribunale che, nel motivare il rigetto, almeno su questo punto, della domanda attorea, ha evidenziato la mancanza di documentazione idonea e di altre prove che potessero dimostrare in che modo la realizzazione di quel manufatto abbia determinato un uso illegittimo della cosa comune. A tale mancanza non può sopperire una consulenza tecnica, così come richiesto da parte appellante”;

– i ricorrenti hanno puntualmente indicato gli atti che qui vengono in rilievo (in particolare, l’ordinanza con la quale era stata disposta la ctu e la relazione peritale depositata all’esito dell’accertamento tecnico);

– questa Corte, dichiarando inammissibile il motivo di ricorso in quanto il ricorrente non aveva evidenziato quale “fatto storico” decisivo fosse stato omesso nell’esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della ctu, ha chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio – atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (Sez. 6, n. 12387 del 24/06/2020, Rv. 658062);

– tuttavia l’ipotesi di cui immediatamente sopra deve distinguersi da quella in cui, come in un caso già scrutinato da questa Corte, “Risulta altrimenti minato nella sua logica complessiva l’intero ragionamento motivazionale del giudice: se ignorare gli esiti di una c. t. u. perchè implicitamente ritenuti non convincenti è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall’istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, smentire il fatto storico dell’essere stata espletata la consulenza mina la solidità della motivazione perchè implicitamente dimostra che non è stato preso minimamente in considerazione, non perchè non convincente, ma perchè non si è neppure preso in considerazione il dato storico che essa sia stata e ettuata, un elemento istruttorio di rilievo come la consulenza, attraverso il quale, unitamente alle altre risultane istruttorie, il danneggiato intendeva provare la difettosità del prodotto utilizzato. Non è consentito quindi ignorare o a negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio.specifico relativo alt omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo” (Cass. n. 2736/2019);

– ed ancora, occorre distinguere l’ipotesi in cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 18598/2020);

– nel caso in esame, il vizio della sentenza si concretizza avuto riguardo a tutti i profili sopra evidenziati, in quanto:

a) l’oscuro e insondabile ordito argomentativo della Corte di Catanzaro si risolve nell’apparenza motivazionale (benchè graficamente esistente esso non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture – Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145 -), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

b) il fatto storico non esaminato, obliterando il confronto con le risultanze della disposta ctu, si rintraccia agevolmente nell’accertamento del modo d’essere del manufatto in relazione al contestato uso non legittimo della cosa comune;

c) come nel caso scrutinato da Cass. n. 2736/2019 qui non si è in presenza di un dissenso, più o meno motivato, manifestato dal giudice a riguardo delle risultanze della ctu, ma nell’obliterazione del fatto in sè dell’atto istruttorio, che la Corte locale “dimentica” di aver disposto, anzi precisando che alla mancanza probatoria, addebitata agli appellanti incidentali non avrebbe potuto sopperirsi con la consulenza tecnica, che, invece, risulta essere stata disposta ed esperita;

considerato che accolto il primo motivo, il secondo, con il quale i ricorrenti denunziano mancata applicazione degli artt. 1102 e 120 c.c., resta assorbito;

considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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