LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3956/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Boxe R.C.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Grosseto, via Birmania n. 143;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 110/24/13 depositata il 18 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2020 dal Cons. Salvatore Leuzzi.
RILEVATO
che:
– Con avviso di accertamento notificato il 24 dicembre 2008, l’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Grosseto, procedeva a rettificare la dichiarazione relativa all’anno 2003 della società in epigrafe, richiedendo il pagamento di maggiori importi a titolo di imposte dirette, IVA e Irap, e irrogando le relative sanzioni. In particolare, veniva contestata all’ente l’omessa effettuazione di ritenute del 20% D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 23 e ss., su compensi corrisposti a terzi per prestazioni occasionali, professionali, sportive, anche da parte di soggetti terzi rispetto all’ente, ma ad esso collegati in quanto rientranti nella ristretta compagine familiare ad esso sottesa.
– La CTP di Grosseto accoglieva il ricorso sul presupposto che l’Ufficio non avesse fornito la prova della riconducibilità alla Boxe s.r.l. degli importi oggetto della ripresa fiscale.
– La CTR ha rigettato l’appello erariale.
– Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato ad un solo motivo.
– La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
– Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR circoscritto assertivamente la motivazione della sentenza alla ritenuta non riferibilità di pagamenti operati da una persona fisica alla società odierna intimata, trascurando di considerare i plurimi elementi fattuali di segno contrario esposti dall’Ufficio.
– Il motivo è fondato e va accolto.
– In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, evincibile dall’art. 366 c.p.c., la parte ricorrente ha enucleato – riportando testualmente i connessi passaggi dell’atto d’appello – i profili a sostegno della pretesa fiscale, segnatamente individuandoli: nella circostanza che la società operasse senza un conto corrente; nelle discrasie fra quanto segnalato dagli istituti di credito in termini di entrate e di uscite relative ai conti correnti nella disponigilità dei soci e/o amministratori societari e quanto giustificato dai redditi dichiarati e regolarmente sottoposti ad imposizione negli atti controllati; nelle discrasie fra i redditi dichiarati a titolo personale da soci e/o amministratori dell’intimata e le disponibilità gestite nei conti correnti personali e nel conto della Associazione Società Pugilistica Grossetana Dilettantistica quale ente associativo senza fini di lucro; nella condotta tenuta dai soci e dai responsabili dell’ente, che hanno eccepito soltanto la propria difficoltà a reperire giustificativi delle movimentazioni acquisite dall’Ufficio controlli; nelle dichiarazioni rese dal procuratore di C.U., stretta congiunta dei soci di Boxe s.r.l., che ha evidenziato come numerosi importi finanziari movimentati dalla stessa fossero in realtà riconducibili a C.R., la quale agiva in nome e per conto, tra gli altri, della Boxe s.r.l..
– A fronte di tale compendio allegatorio, la sentenza della CTR si è risolta nella seguente stringata e criptica motivazione: “non sfugge un passaggio motivazionale della censurata pronuncia con cui la ratio decidendi poggia univocamente sulla palese acritica mutuazione di elementi recepiti in sede di accertamento con adesione di altro soggetto tributario”; “quanto contestato decisamente dalla società contribuente in 1 grado non potrebbe reputarsi superato – in misura del tutto esaustiva o autosufficiente – in forza di titoli emessi da terzi ed a favore non già della società contribuente”.
La motivazione mostra convergenti aspetti di fragilità.
Innanzitutto, giova evidenziare che, in linea di principio, l’intestazione a terzi dei conti correnti bancari e la formale ascrivibilità ad essi di correlate movimentazioni non vale di per sè stessa ad escludere la sostanziale imputabilità all’ente contribuente delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti. E’ ben possibile provare per presunzioni la condotta evasiva indirizzando l’esame su conti intestati a soggetti rientranti nella compagine familiare su cui gravita l’ente medesimo, ben potendo la riferibilità delle movimentazioni finanziarie sui conti desumersi da elementi sintomatici quali – giustappunto – il rapporto di stretta contiguità familiare fra coloro che lo amministrano o vi gravitano, l’ingiustificata capacità reddituale di costoro nel periodo d’imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’esercizio di attività da parte dell’ente compatibile con la produzione della maggiore redditività a dette disponibilità riferibile (v. in tema Cass. n. 26829 del 2014; Cass. n. 26173 del 2011).
– Ciò detto, alle salienti circostanze allegate dall’Agenzia – teste riferite – nessun riscontro è stato nemmeno sommariamente offerto dal giudice regionale, che si è limitato ad una laconica esclusione della fondatezza del gravame di merito, sull’assioma della non riferibilità all’ente di condotte proprie di un soggetto altro da esso.
– Ricorre, pertanto, il vizio previsto dal vigente art. 360, n. 5 c.p.c. (D.L. n. 83 del 2012, l’art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012), invero sussistente qualora, come nella specie, la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso specifici fatti storici, facendo venire in risalto una “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 20721 del 2018). Nel caso che occupa, ad onta di plurime circostanze storiche, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e che rivelano in astratto un carattere decisivo, in quanto, qualora esaminate, avrebbero potuto determinare un esito diverso della controversia, la motivazione risulta meramente assertiva, connotandosi per la succinta menzione di profili oggettivamente inappaganti rispetto alle questioni prospettate in appello dall’Agenzia; detti profili erano utilizzabili, al più, come materiale di base per altre, successive argomentazioni, idonee a sorreggere la decisione e che, tuttavia, sono totalmente mancate.
– Il ricorso va in ultima analisi accolto, con rimessione della causa alla CTR della Toscana, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali, comprese quelle della presente fase di legittimità, alla CTR della Toscana in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021