Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18966 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20171/2014 R.G. proposto da:

G.C., G.G., G.S., in proprio e quali eredi di G.F., rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Garbarino, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Brescia, via Malta, n. 3;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione n. 63, n. 307/63/14, pronunciata il 03/12/2013, depositata il 21/01/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

FATTO E DIRITTO

1. G.C., G.G. e G.S., eredi di G.F., ricorrono per cassazione, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sezione di Brescia), con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella esattoriale, per IRPEF, relativa al 2005, fondata sull’omessa notifica dell’avviso di accertamento propedeutico alla cartella emesso nei confronti di G.F. – ha confermato la pronuncia (n. 09/12/13) della Commissione tributaria provinciale di Brescia che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso dei contribuenti.

2. Con istanza datata 24/03/2021 (depositata il 02/04/2021) parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, sul presupposto dell’adesione, in data 13/04/2017, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la quale assumeva l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

3. Al riguardo si è affermato che “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass. 3/10/2018, n. 24083; vedi anche D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; Cass. n. 5172/2021); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. n. 2168/2019).

4. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083/2018, cit.).

5. Nemmeno sussistono i presupposti per la condanna dei contribuenti al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (ex multis Cass. 7/06/2018, n. 14782; 15/01/2021, n. 590; 16/01/2021 n. 1573).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, e cessata la materia del contendere, con cessazione degli effetti della decisione impugnata.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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