Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18974 del 05/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14983/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento “***** S.c.a.r.l. in liquidazione”, in persona del Curatore avv. prof. C.V.M., con l’avv. Riccardo Sgobbo e con domicilio elettro presso lo studio dell’avv. Massimo Krogh, in Roma, alla via Lungotevere dei Mellini n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Campania-Napoli n. 1254/52/2017, pronunciata in data 08 febbraio 2017, depositata in data 15 febbraio 2017 e notificata in data 10 aprile 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

RILEVATO

1. La contribuente presentava la dichiarazione Mod. unico 2013 per l’anno d’imposta 2012. Esercitata l’attività di controllo formale, l’Ufficio rinveniva degli errori di calcolo per aver detratto dal reddito le perdite nella misura piena, pari ad Euro 5.973.167,00, anzichè nella misura dell’80% per Euro 4.943.358,00 come previsto dal T.U.I.R., art. 84, comma 1.

2. L’ufficio segnalava pertanto le anzidette irregolarità alla contribuente con una comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36-bis, comma 3, del 30 settembre 2015. Ivi evidenziava altresì che il parziale indebito computo delle perdite aveva inciso anche sulla determinazione del reddito imponibile da Euro 206.031,00 ad Euro 1.235.840, con conseguente recupero a tassazione sulla differenza di Ires non versata, pari a Euro 339.856,00.

3. La contribuente impugnava la comunicazione di irregolarità avanti la Commissione tributaria provinciale. Si costituiva l’Ufficio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, non potendo la comunicazione essere annoverata tra gli atti impugnabili. La CTP, previo rigetto dell’eccezione, accoglieva il ricorso.

4. Promuoveva appello l’Amministrazione finanziaria, cui resisteva la contribuente. La Commissione tributaria regionale riteneva infondato il motivo di impugnazione svolto dall’Ufficio nella parte in cui affermava che, ricevuta la comunicazione di irregolarità, la contribuente poteva ancora correggere la propria dichiarazione.

Sul punto evidenziava anche la presentazione di una tempestiva istanza di autotutela da parte del contribuente, rimasta però inascoltata dall’Ufficio. Richiamava poi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36-bis, comma 3, rectius il cosiddetto “avviso bonario”, doveva ritenersi un atto autonomamente e immediatamente impugnabile.

5. Insorge con ricorso l’Avvocatura dello Stato affidandosi ad un unico motivo, cui resiste la contribuente, quivi rappresentata dal Fallimento, con tempestivo controricorso, depositato altresì memoria in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO

1. Con il primo e unico motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In particolare denunzia la natura non impugnabile dell’avviso bonario sia perchè escluso dal novero tassativo degli atti impugnabili elencati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma, sia perchè trattasi, in ultima analisi, di un atto avente mera funzione deflattiva del processo di accertamento/riscossione delle imposte. La comunicazione di irregolarità, invero, non conterrebbe una pretesa tributaria definitiva limitandosi a rettificare la quantificazione dell’imposta già dichiarata, precedendo gli atti impositivi di cui allo stesso art. 19. In buona sostanza, l’Ufficio qualifica l’avviso bonario come un invito al pagamento rivolto al debitore, avente carattere istruttorio e destinato ad inserirsi nel contraddittorio tra le parti: non avendo forma autoritativa, esso sarebbe incapace di consolidare ex sè la pretesa del fisco, conseguente alla sola inerzia del debitore. Difetterebbe dunque un interesse immediato alla sua impugnazione, non essendo ravvisabile una lesione della sfera giuridica del contribuente, rinvenibile nel solo atto di riscossione. La difesa erariale si prodiga anche nel richiamo ai precedenti di questa Corte, in primis alle pronunce rese a Sezioni Unite n. 16293 e 16428 del 2007 contrarie all’impugnabilità, affermando che detto orientamento non potrebbe dirsi scalfito dalle pronunce più recenti, favorevoli, avendo gli avvisi bonari la mera funzione di evitare il reiterarsi di errori nelle dichiarazioni fiscali.

2. Il motivo è inammissibile.

La controversia in esame riguarda la natura delle comunicazioni di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36-bis, comma 3, comunemente definite “avviso bonario” e, in particolare, attiene alla possibilità di considerarle atti suscettibili di immediata ed autonoma impugnazione.

In materia questa Corte è giunta ad arresti giurisprudenziali, anche recenti, con cui ha ritenuto di rimeditare il contrario e precedente orientamento recepito nelle pronunce del 2007. Invero, pur riconoscendo la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e richiamando i superiori principi di rango costituzionale quale la tutela del contribuente e il buon andamento della P.A., questa Corte ha stabilito che “ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3 (cd. avviso bonario) (Cfr. Cass., V, sent. n. 12133/2019, in senso conforme Cass. 19/02/2016, n. 3315; Cass. 11/05/2012, n. 7344). In altri termini, ogni atto con cui l’Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione.

3. Nella fattispecie è pacifico che l’atto impugnato presenti tutti i requisiti così delineati da questa Corte, dando atto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto nonchè della quantificazione della pretesa tributaria, sicchè esso era certamente impugnabile. Nè le argomentazioni svolte dalla difesa erariale, inerenti la funzione di evitare errori nella predisposizione delle dichiarazioni ai fini fiscali, appaiono idonee a scalfire i principi di rango costituzionale su cui questa Corte ha rimeditato il suo convincimento.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., anche alla luce dei principi sanciti dalla pronuncia delle S.U. n. 7155/2017.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito, condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite a favore del Fallimento controricorrente che liquida in Euro ottomila/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15% oltre ad Iva e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472