LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1062/2014 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
VE.CA. SUD Autotrasporti s.r.l. (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso dall’avv. Luigi Ricciardelli, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via F. d’Ovidio n. 83 presso lo studio dell’avv. Renato Pedicini;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 123/47/13 depositata in data 20 maggio 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2020 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 123/47/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva parzialmente accolto l’impugnativa proposta dalla Ve.Ca. Sud Autotrasporti, dichiarando non deducibili i costi relativi a sanzioni, verbali e multe e dovute le ritenute alla fonte sui dividendi corrisposti.
L’agenzia, in particolare, aveva domandato la riforma della sentenza relativamente alla spesa per acqua potabile, ritenendola non inerente alla produzione del reddito dell’imprenditore, esercente attività di autotrasporti, quella relativa al costo per pneumatici, ricambi ed accessori degli automezzi e quella riguardante le spese erogate a professionisti per lo svolgimento di attività difensiva nell’interesse della società.
Osservava la CTR che l’appello era inammissibile, in quanto, essendo stata la sentenza della CTP depositata in data 31 gennaio 2011, l’appello doveva essere proposto nel termine di sei mesi e dunque entro il 31 luglio 2011, laddove, invece, l’atto di appello era stato notificato solo il 9 settembre 2011.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste il contribuente mediante controricorso. Quest’ultimo ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo, rubricato “Violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, e dell’art. 327 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, evidenzia che il 31 luglio 2011, data di scadenza del termine ultimo di impugnazione della pronuncia di primo grado, cadeva di domenica, onde la scadenza era prorogata, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, al primo giorno non festivo successivo e dunque ad un giorno (1 agosto) nel quale iniziava la sospensione feriale, onde la scadenza doveva intendersi ulteriormente prorogata al 16 settembre 2011.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Nelle controversie tributarie, il termine per proporre appello, che deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” (Cass. n. 11269 del 2016) e va dunque computato escludendo il termine iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto alla disciplina di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di domenica, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
1.3. La circostanza che, nel caso in esame, il termine di scadenza coincidesse con un giorno festivo, e dunque risultasse ulteriormente prorogato per effetto della sospensione feriale al 16 settembre, risponde al vero e nemmeno è contestata dal controricorrente che ha lamentato, tuttavia, il difetto di interesse dell’Ufficio che non avrebbe correttamente notificato l’appello relativo ad uno dei giudizi riuniti.
1.4. Fermo restando che tale ultima questione andrà attentamente esaminata dalla CTR in sede di rinvio, la fondatezza del motivo proposto dall’Ufficio impone l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021