LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25066/2020 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Maria Galimberti, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del direttore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 178/2020 della Corte d’appello di Bologna depositata il 13/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 4 maggio 2018, rigettava il ricorso proposto da P.S., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo, riteneva che non ricorressero le condizioni per riconoscere alcuna forma di protezione.
3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 13 gennaio 2020, ha proposto ricorso P.S. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la Corte d’appello, pur essendo tenuta a valutare la credibilità del migrante sulla base dei criteri di legge all’uopo fissati, ha fondato il proprio giudizio su mere speculazioni soggettive, senza considerare tali regole e parametrare alle stesse la propria valutazione.
5. Il motivo è inammissibile.
La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).
Nel caso di specie il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, appariva contraddittorio e non risultava plausibile sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.
Questa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito ed è censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce, invece, alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).
6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, in relazione al precedente art. 7, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che poteva costituire una persecuzione anche il verificarsi di ingerenze nella vita privata e familiare.
6.2 Il terzo motivo assume la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione al successivo art. 14, in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto riconoscere la protezione sussidiaria in ragione della situazione di violenza indiscriminata e generale insicurezza esistente nella regione del Punjab e intendere quale danno grave anche l’offesa arrecata alla sfera morale e psichica.
7. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. 7.1 Rispetto alla situazione personale dell’odierno ricorrente le doglianze risultano infatti del tutto astratte, in mancanza di alcuna descrizione della vicenda posta a fondamento della domanda di protezione.
I due mezzi, peraltro, muovono dal presupposto che le dichiarazioni rese fossero verosimili e finiscono così per allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.
7.2 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei propri poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e tramite la consultazione di “fonti informative privilegiate” (vale a dire di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole; Cass. 3357/2021), se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
La Corte di merito si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame una pluralità di informazioni aggiornate sulla situazione esistente nel nord del Punjab, da cui il ricorrente proviene, risalenti sino all’ottobre 2018.
La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dai giudici distrettuali, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).
Non assumono, inoltre, alcuna rilevanza situazioni (quale lo stato di insicurezza generalizzata addotto nel motivo in esame) che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).
8. Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte distrettuale, negando la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, non avrebbe considerato, oltre al fatto che il Pakistan non è un paese sicuro, il serio rischio per il migrante di veder limitati i propri diritti e non essere tutelato nell’esercizio dei medesimi.
Nel contempo, i giudici distrettuali non avrebbero tenuto conto dell’adeguato grado di integrazione sociale raggiunto in Italia e dell’incolmabile sproporzione fra la situazione vissuta nel paese di accoglienza e quella a cui il P. sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio.
9. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria, ha sottolineato come non fosse nota nè la condizione del richiedente nel paese di origine, all’esito della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese, e nemmeno quella nel paese di accoglienza, “non avendo nè indicato, nè provato alcuna circostanza al riguardo”.
A fronte di questi rilievi il mezzo si limita a deduzioni astratte e di principio, che non si confrontano in alcun modo con gli argomenti addotti dai giudici distrettuali e finiscono per sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda.
10. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021