Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18979 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24415/2020 proposto da:

H.A.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Righini, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 92/2020 della Corte d’appello di Bologna depositata l’8/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 13 giugno 2018, rigettava il ricorso proposto da H.A.I., cittadino della Costa d’Avorio, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essere espatriato per sottrarsi alle minacce ricevute dallo zio paterno e dalla seconda moglie del padre per questioni ereditarie, sorte a seguito della morte del genitore), prendeva atto che l’appellante non aveva specificamente contestato la parte della motivazione in cui il Tribunale aveva rilevato che le dichiarazioni rese, avendo a oggetto una vicenda sostanzialmente privata, non consentivano il riconoscimento di alcuna protezione.

Rilevava, inoltre, che le informazioni internazionali disponibili e la giurisprudenza di merito richiamata non consentivano il riconoscimento della protezione sussidiaria, in mancanza di una situazione di violenza generalizzata in una situazione di conflitto armato, o della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 8 gennaio 2020, ha proposto ricorso H.A.I. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3: la Corte di merito, essendo incontestata la credibilità delle dichiarazioni del migrante, ha fondato la propria decisione di rigetto sulla mancanza dei necessari presupposti di legge. Questa conclusione sarebbe il frutto – in tesi di parte ricorrente – del mancato assolvimento, da parte dei giudici distrettuali, del dovere di cooperazione e indagine, che, ove puntualmente adempiuto, avrebbe dimostrato come il timore manifestato dal migrante trovasse riscontri oggettivi nelle notizie riguardanti il paese di origine.

4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, quale conseguenza della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in quanto il collegio del gravame non ha tenuto conto della situazione complessiva della Costa d’Avorio e delle crescenti tensioni sociali e politiche ivi esistenti.

4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I.: la Corte di merito, chiamata a mettere a confronto le condizioni di rimpatrio con l’integrazione sociale raggiunta nel paese ospitante in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria, non ha adeguatamente apprezzato – a dire di parte ricorrente – la situazione di estrema vulnerabilità che l’ H. si sarebbe trovato a vivere in caso di ritorno in Costa d’Avorio (da dove era partito molto giovane, cinque anni prima, e dove si sarebbe trovato, in caso di rimpatrio, privo di risorse economiche e lavorative), nè l’avanzato grado di inserimento raggiunto in Italia.

Allo stesso modo la Corte d’appello non ha attribuito valore al fatto che la Libia era stata un paese non di transito ma di permanenza.

4.4 Il quarto motivo sostiene che il giudizio di merito si sia svolto senza che l’organo giudicante di preoccupasse di dare seguito al proprio dovere di cooperazione e indagine.

Questo deficit istruttorio avrebbe ingenerato – in tesi – una decisione sommaria fondata su una motivazione di carattere apparente, dato che il collegio di appello ha trascurato di acquisire agli atti e ponderare elementi decisivi per valutare nel merito la domanda del richiedente asilo, non prendendo in alcuna considerazione circostanze determinanti ai fini del decidere, come le crescenti tensioni sociali e politiche esistenti in Costa d’Avorio.

5. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità dei documenti prodotti in questa sede dal ricorrente, riguardanti la sua attuale condizione lavorativa (sui quali potrà eventualmente fondarsi una nuova domanda di protezione umanitaria), stante il divieto previsto dall’art. 372 c.p.c..

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

6.1 La decisione impugnata registra che il Tribunale aveva classificato la vicenda narrata di carattere privato e, come tale, inidonea a giustificare il riconoscimento di alcuna misura di protezione internazionale, per poi constatare (a pag. 3) che sul punto era mancata una contestazione specifica.

Sull’impossibilità di riconoscere la protezione sussidiaria in virtù delle peculiari caratteristiche della vicenda narrata si era dunque formato il giudicato, in mancanza di appello, sicchè, non essendovi necessità di verificare la credibilità delle dichiarazioni del migrante, non doveva quindi essere fatta alcuna indagine, perchè priva di rilevanza, su situazioni differenti da quelle previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero, in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria, su condizioni generali del paese di origine prive di riflessi diretti, in termini di vulnerabilità, sulle richiedente asilo.

6.2 Ne discende l’inammissibilità anche lamenta il carattere apparente della dell’inadeguato adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, rispetto a circostanze di nessun rilievo ai fini del decidere.

6.3 La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019).

Non assumono, invece, alcuna rilevanza situazioni (quali le crescenti tensioni sociali e politiche addotte nel secondo motivo di ricorso), che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).

6.4 La Corte distrettuale ha reputato, da una parte, che la mancanza di una rete parentale in patria non integrasse una situazione di vulnerabilità, dall’altra che il riferito percorso di integrazione non assumesse rilievo decisivo in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria, arrivando alla conclusione che non emergessero seri motivi di natura umanitaria in mancanza di un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Il giudice di merito si è così fatto carico di una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018).

A fronte dell’accertamento negativo di una simile situazione di vulnerabilità personale – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la terza doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

6.5 L’assunto secondo cui la Libia doveva essere considerata quale paese di permanenza e non di transito pone una questione di merito non sottoposta al vaglio della Corte distrettuale.

Il che comporta l’inammissibilità di questo profilo di doglianza, dato che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possano prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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