Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1898 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 903/2015 proposto da:

S.L. e V.M., rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Forte ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ioppolo in Roma, Via della Circonvallazione n. 44;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1260/01/14 della Commissione tributaria Regionale del Veneto, depositata il 28/07/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione di Venezia-Mestre, con la sentenza n. 1260/1/14, depositata il 28/7/2014, rigettava l’appello proposto dai coniugi S.L. e V.M. e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato, nei limiti indicati negli atti di autotutela emessi dall’Agenzia delle entrate, legittimi gli avvisi con i quali quest’ultima aveva accertato maggiori redditi relativi alle annualità 2006 e 2007.

2. La CTR, infatti, osservava che: a) l’Amministrazione aveva legittimamente esercitato il potere-dovere di autotutela rettificando l’atto originario nel senso di ridurre l’originaria pretesa; b) gli avvisi di accertamento erano motivati in modo esaustivo; c) non era stato correttamente redatto alcun verbale di contestazione in quanto l’accertamento era conseguente ad una richiesta di documentazione ai contribuenti; d) non risultava alcuna violazione del contraddittorio; e) la quantificazione degli importi dovuti era motivata.

3. Avverso tale sentenza S.L. e V.M. proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L’agenzia dell’Entrate depositava controricorso.

5. Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio l’Agenzia delle entrate chiedeva che, in ragione dell’avvenuto pagamento degli importi relativi ai suddetti avvisi, venisse dichiarata la cessata materia del contendere.

6. In prossimità della camera di consiglio è pervenuta istanza di rinuncia al ricorso da parte dei contribuenti.

CONSIDERATO

che:

Ricorrono i presupposti previsti dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, risultando dalla memoria depositata dall’Agenzia delle entrate che, a seguito della domanda di definizione della controversia, i contribuenti hanno provveduto all’integrale pagamento delle somme all’uopo richieste.

Deve essere dichiarata quindi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali, in quanto la ratio dell’istituto esclude che si possa disporre ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. n. 10198 del 2018).

Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato D.P.R, n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, misura la cui natura eccezionale perchè lato sensu sanzionatoria impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175 del 2015).

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 06.11.2020 mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia, il 2 novembre 2020, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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