Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18982 del 05/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19405/2020 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Maria Galimberti, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del direttore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2995/2019 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 31 agosto 2017, rigettava il ricorso proposto da E.A., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo, riteneva che le dichiarazioni rese dal migrante non fossero credibili e traeva da ciò argomento sia per reputarsi esentata dall’onere di cooperazione istruttoria, sia per rigettare nel suo complesso la domanda di protezione presentata.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 23 ottobre 2019, E.A. ha proposto ricorso prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la Corte d’appello, pur essendo tenuta a valutare la credibilità del migrante sulla base dei criteri di legge all’uopo fissati, ha fondato il proprio giudizio su mere speculazioni soggettive, senza considerare tali regole e parametrare alle stesse la propria valutazione.

5. Il motivo è inammissibile.

La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

Nel caso di specie il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato in maniera puntuale – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, non risultava plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata ed era privo di coerenza interna.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, in relazione al precedente art. 7, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che poteva costituire una persecuzione anche il verificarsi di ingerenze nella vita privata e familiare.

6.2 Il terzo motivo assume la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione al successivo art. 14, in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto riconoscere la protezione sussidiaria in ragione della situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria e intendere quale danno grave anche l’offesa arrecata alla sfera morale e psichica, tenendo conto che il migrante, in caso di rimpatrio, potrebbe subire un danno grave o comunque non avere la possibilità di tutelarsi o essere tutelato, stante la situazione di insicurezza esistente nel paese.

7. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. 7.1 Rispetto alla situazione personale dell’ E. le doglianze risultano infatti del tutto astratte, in mancanza di alcuna descrizione della vicenda posta dal migrante a fondamento della sua domanda di protezione.

I due mezzi, peraltro, muovono dal presupposto che le dichiarazioni rese fossero verosimili e finiscono così per allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.

7.2 Quanto alla situazione generale della Nigeria, è sufficiente ricordare che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019).

Non assumono, invece, alcuna rilevanza situazioni (quale la situazione di insicurezza generalizzata addotta nel motivo in esame) che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).

8. Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte distrettuale, negando la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, non avrebbe considerato i rischi a cui il migrante sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio in una zona caratterizzata da diffusa insicurezza, così come l’inserimento nel tessuto sociale italiano e lo stato di occupazione conseguito.

9. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, nell’escludere la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, ha sottolineato come non fossero note nè la condizione del richiedente nel paese di origine, stante la non credibilità del racconto, e nemmeno quella nel paese di accoglienza, “non avendone riferito, talchè alcuna prova è stata offerta di una raggiunta integrazione”.

A fronte di questo accertamento il mezzo si limita a deduzioni astratte e di principio, che non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendi della statuizione impugnata e finiscono per sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda.

10. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472