LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18467/2020 proposto da:
T.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Maria Galimberti, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in persona del direttore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2891/2019 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 17 luglio 2017, rigettava il ricorso proposto da T.Y., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essere fuggito dal Senegal a causa di uno scontro con i familiari, a cui era seguito il decesso del fratello), condivideva il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni del migrante già espresso dal Tribunale e comunque riteneva che il pericolo prospettato non fosse attuale.
Escludeva, inoltre, che nella regione del Casamance vi fosse una situazione di violenza indiscriminata.
Disattendeva, infine, pure la richiesta di protezione umanitaria, non essendo a ciò sufficienti i richiami alla situazione libica e non rientrando il migrante fra i soggetti vulnerabili per obblighi costituzionali o patti internazionali.
3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 15 ottobre 2019, ha proposto ricorso T.Y. prospettando quattro motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la Corte d’appello, pur essendo tenuta a valutare la credibilità del migrante sulla base dei criteri di legge all’uopo fissati, ha fondato il proprio giudizio su mere speculazioni soggettive, senza considerare tali regole e parametrare alle stesse la propria valutazione.
5. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ho fondato la propria decisione su tre concorrenti ragioni, costituite dalla non credibilità del racconto, dalla mancanza di attualità del pericolo prospettato, in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto alle vicende narrate, e dal fatto che la minaccia provenisse da privati “senza che si possa affermare che le autorità statali non possono o non vogliono fornire protezione adeguata”.
Si tratta di una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
La mancanza di contestazioni rispetto alle ultime due argomentazioni rende inammissibili anche le contestazioni rivolte alla prima: in vero, l’omessa impugnazione di alcune delle rationes decidendi di una decisione rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, poichè quest’ultima, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).
6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, in relazione al precedente art. 7, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che poteva costituire una persecuzione anche il verificarsi di ingerenze nella vita privata e familiare.
6.2 Il terzo motivo assume la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione al successivo art. 14, in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto intendere quale danno grave anche l’offesa arrecata alla sfera morale e psichica; la situazione generale del Senegal e la drammatica situazione relativa al rispetto dei diritti fondamentali, inoltre, avrebbero giustificato il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
7. I motivi sono ambedue inammissibili.
Essi infatti, oltre a non considerare in alcun modo gli ulteriori argomenti offerti dalla Corte distrettuale, muovono dal presupposto che le dichiarazioni rese fossero verosimili e finiscono così per allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.
Quanto alla situazione generale del Senegal, è sufficiente ricordare che “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019).
Non assumono,invece, alcuna rilevanza situazioni (quale la drammatica situazione relativa al rispetto dei diritti umani fondamentali addotta nel motivo in esame) che, per la loro intrinseca diversità dalla condizione tipizzata dalla norma, non sono ad essa riconducibili, dato che il rischio di danno grave cui si riferisce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. 14350/2020).
8. Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte distrettuale, negando la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, non avrebbe considerato il serio rischio per il migrante, in caso di rimpatrio, di vedere limitati i propri diritti, ma anche di non essere tutelato nell’esercizio dei medesimi dal potere politico in carica; allo stesso modo non sarebbero stati apprezzati l’adeguato grado di integrazione sociale e l’incolmabile sproporzione fra la situazione vissuta nel paese di accoglienza e quella a cui il T. sarebbe andato incontro in caso di rimpatrio.
9. Il motivo è inammissibile.
Con il terzo motivo di appello il migrante aveva evidenziato soltanto la rilevanza – disconosciuta dal Tribunale – della permanenza in Libia anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
I profili di vulnerabilità dedotti con il mezzo in esame pongono, quindi, questioni del tutto nuove e, come tali, inammissibili.
I motivi del ricorso per cassazione devono difatti investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione – comportanti accertamenti in fatto – non trattati nella fase del merito (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006).
10. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021