Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18984 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18105/2020 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Righini giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 767/2020 della Corte d’appello di Bologna depositata il 20/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 5 dicembre 2017, rigettava il ricorso proposto da N.H., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo (il quale aveva raccontato che, essendo stato molestato fin da piccolo a causa della propria balbuzie, in un’occasione aveva reagito picchiando il figlio di un militare, che da quel momento aveva iniziato a minacciarlo di morte), riteneva che i motivi di appello non inficiassero le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, nè rispondessero al rilievo secondo cui i problemi derivanti dalla balbuzie avevano carattere privato e non erano idonei a costituire valido presupposto per la richiesta di protezione.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 4 novembre 2019, ha proposto ricorso N.H. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3: la Corte di merito, pur essendo chiamata ad assolvere il proprio dovere di cooperazione nell’esame della domanda di protezione e a valutare la credibilità delle dichiarazioni rese ponendole in relazione con le caratteristiche individuali di ciascun richiedente asilo, ha ritenuto la narrazione del N. generica e poco plausibile in ragione delle modifiche apportate in sede giudiziale, malgrado il migrante avesse inteso in questo modo attribuire maggiore importanza al disagio personale vissuto a causa della balbuzie.

La Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire se l’emarginazione subita in ragione dei disturbi del linguaggio potesse essere fonte di discriminazione quotidiana e causa di allontanamento dalla comunità sociale e fosse così riconducibile a una forma di persecuzione nell’ambito di un paese che non è ancora in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

I giudici distrettuali, al contrario, hanno compiuto – a dire del ricorrente – valutazioni generiche, avulse dalla fattispecie sottoposta al loro esame, senza preoccuparsi di indicare le fonti consultate per negare l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.

4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quale conseguenza della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in quanto la Corte di merito, riportandosi pedissequamente al giudizio del Tribunale, si è limitata a ribadire per relationem che il Gambia non era interessato da un conflitto armato, ma non ha specificato le fonti di informazioni consultate nè ha considerato, al fine di verificare il pericolo di patire un trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio, le umiliazioni psicologiche e sociali che N. aveva patito per tutta la vita.

4.3 Il terzo mezzo lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., in quanto la Corte di merito non ha tenuto conto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, del conclamato disturbo del richiedente asilo e dell’inefficienza del sistema sanitario del Gambia, incapace di garantirgli alcun tipo di riabilitazione e cura.

4.4 Il quarto motivo sostiene che il giudizio di merito si sia svolto senza che il giudice si preoccupasse di dare seguito al proprio dovere di cooperazione e indagine.

Questo deficit istruttorio avrebbe ingenerato una decisione sommaria fondata su una motivazione di carattere apparente.

5. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità dei documenti prodotti in questa sede dal ricorrente, riguardanti la sua attuale condizione lavorativa, stante il divieto previsto dall’art. 372 c.p.c..

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano fondati, nei termini che si vanno a illustrare.

6.1 La Corte di merito si è trovata ad esaminare una fattispecie in cui la domanda di protezione faceva riferimento non solo alle dichiarazioni rese (con riguardo alle minacce ricevute ad opera del padre di un ragazzo che il richiedente asilo aveva picchiato per le molestie ricevute), giudicate non credibili, ma anche all’allegazione di una condizione di persecuzione, ovvero del rischio di subire un grave danno, in conseguenza della negativa considerazione della balbuzie esistente in Gambia e della correlata discriminazione posta in essere a discapito di chi è affetto da questa condizione.

Il primo motivo, lungi dal proporre un’effettiva critica sulla valutazione di non credibilità del racconto offerto, sostiene invece che occorresse verificare l’esistenza di una condizione di persecuzione o discriminazione in conseguenza di siffatta disabilità.

La Corte d’appello ha escluso la fondatezza di una simile difesa non tanto condividendo l’opinione del Tribunale, secondo cui la prospettazione riguardava un problema di carattere meramente privato, ma piuttosto rilevando che “le censure neppure rispondono agli argomenti esposti dal primo giudice sull’esistenza non di una vera e propria persecuzione o discriminazione derivante dalla balbuzie, ma di problemi di carattere privato inidonei a costituire valido presupposto per la richiesta protezione”.

Si tratta di una valutazione di inammissibilità dell’appello in punto di riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., valutazione che non è stata in alcun modo contrastata con il ricorso in esame.

Ne discende l’inammissibilità del primo mezzo, in parte qua.

6.2 Il secondo motivo, invece, è fondato.

La Corte distrettuale, a fronte della deduzione dell’appellante (riportata a pag. 3) secondo cui la concessione della protezione sussidiaria trovava giustificazione vuoi nella disabilità del richiedente asilo, vuoi in relazione alle condizioni del paese di origine per la transizione in atto in seguito all’elezione di A.B. nel 2016, si è limitata a rilevare (a pag. 8) che non vi era “elemento alcuno da cui desumere che le problematiche eventualmente connesse al mutamento politico avvenuto in Gambia con l’elezione di un nuovo presidente alla fine del 2016 e l’allontanamento dal paese di Y.J. possano minimamente riguardare la persona del richiedente”. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel paese, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 14006/2018).

La motivazione offerta esclude una contestualizzazione della minaccia prospettata in rapporto alla situazione soggettiva del migrante, ma non si preoccupa in alcun modo di verificare se la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile possa derivare da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, giungendo alla conferma delle decisione del primo giudice, a parere del quale il Gambia non è interessato da un conflitto armato interno, senza in alcun modo evocare le fonti a tal riguardo consultate.

Il che costituisce una violazione del dovere del giudice di verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Accertamento, questo, che deve essere compiuto specificando le “fonti informative privilegiate” utilizzate, vale a dire la fonte internazionale in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

6.3 Sono fondati anche il primo (nella parte in cui lamenta il mancato adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria rispetto alla protezione umanitaria), il terzo e il quarto motivo.

La decisione impugnata dà atto (a pag. 3) che l’appellante aveva dedotto che “la disabilità del ricorrente e la situazione del paese di origine costituivano, in ogni caso, validi presupposti per la concessione della protezione umanitaria”.

Ciò nonostante la motivazione, a questo proposito, è del tutto mancante.

Nell’affrontare il problema, peraltro, la Corte non poteva limitarsi a registrare la condizione di disabilità addotta, ma era tenuta a dar corso al proprio dovere di cooperazione istruttoria, verificando – alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine, nel senso stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – l’effettiva esistenza in Gambia di una situazione di discriminazione nei confronti di chi si trovi in simili condizioni.

7. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere a un nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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