Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18985 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14820/2020 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Righini, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3131/2019 della Corte d’appello di Bologna depositata il 4/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 26 aprile 2017, rigettava il ricorso proposto da S.I., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essersi allontanato perchè lo zio, compresa la sua condizione di omosessualità, aveva preteso di farlo sposare), condivideva la valutazione di non credibilità delle sue dichiarazioni già compiuta dalla Commissione territoriale e dal giudice di primo grado, rilevava che dal racconto del migrante neppure emergeva un concreto rischio di danno alla vita o alla persona in caso di ritorno nel paese di origine e disattendeva, infine, la richiesta di protezione umanitaria, fondata sulla condizione di omosessualità ritenuta non credibile.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 4 novembre 2019, ha proposto ricorso S.I. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3: la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla mancanza di credibilità del racconto del migrante, in quanto considerato “privo di indicazioni circostanziate in relazione alla dichiarata inclinazione sessuale”.

La Corte, nell’esprimere un simile giudizio, era chiamata – sottolinea il ricorrente – a decidere sulla base non della propria opinione, ma di un esame completo, rigoroso e approfondito della domanda, all’esito di una precisa procedimentalizzazione legale; era tenuta, inoltre, a cooperare con il richiedente asilo, convocandolo e ponendogli ogni necessaria domanda, e a considerare le difficoltà che questi aveva nell’ammettere di appartenere a un gruppo sociale destinato a essere perseguitato nel paese di origine.

4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in quanto il giudice del gravame non ha specificato quali fonti internazionali siano state consultate per escludere la protezione sussidiaria, nè ha tenuto conto che il luogo di provenienza di S. si trovava in Casamance.

4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I.: la Corte di merito, chiamata a mettere a confronto la storia personale del migrante e la situazione del paese di origine con l’integrazione sociale sul suolo italiano, al fine di verificare la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, non ha in alcun modo apprezzato – in tesi di parte ricorrente – il percorso integrativo del S. in Italia, dimostrato dal contratto di lavoro e dalle buste paga versate in atti.

I giudici distrettuali non si sono neppure curati dei certificati medici prodotti, che attestavano come S. fosse affetto da una serie di patologie, alcune delle quali richiedevano controllo periodico specialistico ospedaliero.

Allo stesso modo non sono stati presi in alcuna considerazione la carcerazione per tre mesi in Libia e le percosse ricevute durante quel periodo.

4.4 Il quarto motivo sostiene che il giudizio di merito si sia svolto senza che il giudice di preoccupasse di dare seguito al proprio dovere di cooperazione e indagine.

Questo deficit istruttorio avrebbe ingenerato una decisione sommaria fondata su una motivazione di carattere apparente.

5. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità dei documenti prodotti in questa sede dal ricorrente, riguardanti la sua attuale condizione lavorativa, stante il divieto previsto dall’art. 372 c.p.c..

6. Il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte da tempo ha sottolineato che in materia di protezione internazionale e umanitaria la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo anche alla sua condizione sociale, non potendosi dare rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento (Cass. 26921/2017).

Nel caso di specie la Corte distrettuale, dopo aver registrato che “l’appellante poneva la condizione di omosessualità alla base delle distinte richieste”, dapprima ha condiviso in maniera non argomentata le valutazioni di non credibilità già compiute dal Tribunale, limitandosi a darle per acquisite, quindi ha valorizzato situazioni (quali l’allontanamento del migrante da casa ad opera della madre e l’abbandono del lavoro a *****) di carattere secondario e valenza marginale rispetto alla ragione principale addotta a fondamento della richiesta di protezione.

Una simile valutazione non costituisce una corretta applicazione della procedimentalizzazione legale della decisione cui la Corte di merito era tenuta per valutare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, in quanto questo giudizio doveva non solo rispondere ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ma anche essere argomentato in modo idoneo a rivelare la relativa ratio decidendi in rapporto agli elementi fondanti la richiesta; l’enfatizzazione, invece, di vicende irrilevanti o di contorno ha condotto i giudici distrettuali a trascurare tali elementi, su cui la decisione doveva necessariamente essere imperniata, e ad esprimere così un giudizio privo di una reale conclusione razionale rispetto alla verosimiglianza del racconto (Cass. 13944/2020).

Non fa corretta applicazione dei principi sopra riportati neppure il rilievo secondo cui l’omosessualità risultava sfornita di possibili riscontri (“non avendo avuto alcuna relazione sessuale di tale tipo”), posto che le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale, al pari di tutte le altre, devono essere valutate dal giudice non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, bensì secondo i criteri procedimentali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, all’esito dell’esame di informazioni internazionali aggiornate e pertinenti, e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l’appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. 20385/2020).

7. Il secondo motivo – assorbito per quanto attiene al rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – è inammissibile laddove lamenta il rigetto della medesima domanda ai sensi della lett. c) della norma cit..

7.1 La Corte d’appello ha registrato (a pag. 2 della decisione impugnata) l’osservazione del Tribunale secondo cui “l’inesistenza di un conflitto armato in Senegal escludeva la protezione sussidiaria”.

Nei motivi di appello (riassunti nella stessa pagina e in quella successiva) non era contenuta alcuna contestazione in merito ad attendibilità, identificazione o aggiornamento delle fonti già consultate dal primo giudice in funzione del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

La questione dell’inidoneità delle fonti internazionali esaminate dal Tribunale per escludere che il Senegal versi in una situazione di violenza armata indiscriminata esulava dunque dai motivi di appello ed era oramai coperta dal giudicato interno, ai sensi dell’art. 324 c.p.c..

7.2 Il ricorrente si duole in questa sede anche della mancata valorizzazione della sua provenienza della Casamance.

Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta tuttavia che la questione fosse mai stata sottoposta al vaglio del collegio d’appello.

Il che comporta l’inammissibilità di questo profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

8. Il terzo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.

8.1 La Corte d’appello, nel vagliare la richiesta di concessione della protezione umanitaria, ha osservato che “il fondamento della richiesta è sempre l’omosessualità situazione che si ritiene non credibile” (pag. 4) e, all’esito di una simile constatazione, non ha considerato alcun ulteriore elemento.

Ora, la condizione lavorativa del migrante addotta in questa sede non costituisce un tema che, stando al tenore della decisione impugnata e della censura in esame, fosse già stato posto all’esame della Corte distrettuale, sicchè la doglianza relativa alla mancata valutazione della stessa risulta – come appena detto – inammissibile.

Allo stesso modo non possono essere valorizzate in questa sede percosse subite nel periodo di carcerazione in Libia, che non risultano essere state addotte davanti alla Corte territoriale.

8.2 La doglianza in esame rappresenta invece (a pag. 19) che erano stati sottoposti all’attenzione della Corte territoriale numerosi certificati medici, alcuni dei quali davano atto di patologie che richiedevano “controlli periodici specialistici ospedalieri”.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 – applicabile, ratione temporis, al procedimento in esame – al suo comma 9, stabilisce che il Tribunale decide “sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione”, consentendo così la valorizzazione anche di circostanze nuove emerse nel corso del giudizio ad ampliamento del quadro fattuale in origine addotto.

Una simile disciplina, volta ad ancorare il giudizio sulla richiesta di protezione internazionale non ad elementi preesistenti ed eventualmente non più corrispondenti alla situazione attuale del migrante ma alla condizione contingente di quest’ultimo al momento della decisione, deve intendersi estesa anche al procedimento di appello, non essendovi ragione per ritenere che tale grado di giudizio rimanga svincolato da una simile preoccupazione.

Nei procedimenti regolati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, risultano perciò deducibili, fino alla precisazione delle conclusioni, fatti costitutivi sopravvenuti rispetto alla domanda di protezione originariamente introdotta la cui tardiva allegazione non sia imputabile alle parti.

La Corte di merito doveva quindi prendere in considerazione le ragioni sanitarie addotte dall’appellante e i documenti all’uopo depositati, valutando se esse integrassero un requisito di vulnerabilità capace di mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi esistente, sia dell’effettive possibilità di accesso alle cure (Cass. 13765/2020, Cass. 15322/2020).

9. Il quarto motivo risulta, del pari, fondato.

La focalizzazione del giudizio di credibilità su profili non costituenti le ragioni giustificative della richiesta e la mancata valutazione delle ragioni sanitarie addotte avanti alla Corte di merito, oltre a comportare le violazioni di legge in precedenza ravvisate, fanno sì che la motivazione offerta dalla Corte sia inidonea ad offrire una compiuta rappresentazione, ancorata ai paradigmi normativi concernenti i vari profili della domanda di protezione proposta, dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione.

Una simile motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

10. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara in parte assorbito e per il resto inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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