Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18986 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.I., rappr. e dif. dall’avv. Mariacristina Trivisonno, avvmariacristinatrivisonno.cnfpec.it, come da procura allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Campobasso 7.5.2020, n. 793/2020, in R.G. 2420/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 24.6.2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.I. impugna il decreto Trib. Campobasso 7.5.2020, n. 793/2020, in R.G. 2420/2019 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento della competente commissione territoriale a sua volta reiettivo della tutela invocata per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. il tribunale, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto: a) dubitabile l’effettiva appartenenza delle vicende riferite al vissuto personale del richiedente, per le lacune e le genericità esposte, comunque proprie di fatti estranei ai presupposti della persecuzione, in quanto relativi a lite di natura privata e senza che i confinanti della famiglia dell’istante (in qualità di opponenti alla restituzione dei terreni presi in gestione) possano essere intesi quali agenti persecutori non statali; b) insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e assenza di conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per l’area di provenienza (Punjab, Pakistan), secondo le fonti internazionali indicate; c) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando prova di sicura integrazione sociale, legami particolari con il territorio italiano, patologie di imprescindibile cura in Italia;

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce l’erroneità del decreto per plurime violazioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett, a) e c) e comma 5, nonchè vizio per la apparente motivazione della pronunzia, avendo il tribunale trascurato obiettività e imparzialità nell’esame del ricorrente, circostanze personali dello stesso, documenti presentati in punto di attendibilità del narrato e approfondimento officioso delle fonti;

2. con il secondo motivo si sostiene la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestandosi il giudizio espresso dal tribunale circa la natura privata della vicenda esposta e l’assenza di una situazione generale di possibile individualizzazione del danno e di conflitto generalizzato;

3. il terzo motivo censura il decreto, anche per vizio di motivazione, per il diniego della protezione umanitaria, per omessa valutazione del quadro generale del Paese di rientro circa la vulnerabilità personale;

4. il primo motivo è inammissibile; osserva il Collegio che il giudizio di non credibilità, cui è giunto il tribunale, è stato contestato, in termini generici, operando peraltro in tema il principio per cui esso appartiene all’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, salvo il minimo costituzionale, nel caso assolto, della motivazione stessa (Cass. 21142/2019); in ogni caso, si tratta di motivazione concorrente con l’ulteriore ratio decidendi a presidio del diniego delle protezioni maggiori e cioè la natura privatistica della lite riferita quale occasione di allontanamento dal Punjab; sotto questo profilo, le censure reiterano circostanze esaminate dal giudice di merito (e non censurabili in sede di legittimità Cass. s.u. 8053/2014), senza affiancare ad esse anche solo la prospettazione di quel danno grave che l’art. 14, nelle sue due prime lett. a) e b), D.Lgs. n. 251 del 2007, mostra di voler correlare ad una vicenda giudiziaria o comunque di trattamento organizzato punitivo per il richiedente, evenienza non specificamente documentata, ma solo indicata quale esito di un quadro genericamente inteso di cattivo funzionamento del sistema giudiziario e corruzione della pubblica amministrazione, senz’altro richiamo ad una diversa e soggettiva esperienza di almeno tentata richiesta di protezione istituzionale; dal giudizio di non credibilità del narrato, comunque correttamente consegue il diniego delle due protezioni maggiori (Cass. 10286/2020);

5. circa il secondo motivo, esso è inammissibile; quanto alla situazione in Pakistan, la inesistenza di conflitto armato nella zona di provenienza secondo la nozione chiarita quale rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), va interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, così che il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019); il tribunale ha fatto riferimento a fonti – le raccomandazioni della Farnesina, altre UNHCR – che, pur nella loro carenza di dettaglio, non sono state censurate deducendo fonti alternative più puntuali o pertinenti, già introdotte in giudizio, nè altre con maggiore precisione indizianti del conflitto armato, secondo la riportata nozione, così che il ricorrente non ha assolto ad alcun onere di specifica critica di decisività (Cass. 22769/2020);

6. il terzo motivo è inammissibile, poichè non si confronta con la ratio decidendi di esclusione della protezione umanitaria, negata sul presupposto che non sussisteva alcuna integrazione sociale apprezzabile, nè situazione di salute incompatibile con il rimpatrio; il ricorrente, a sua volta e in questa sede, non solo ha omesso di censurare tale statuizione, ma si è limitato ad invocare la maggiore pertinenza della prospettata vulnerabilità al rientro, invocando un generale quadro repressivo, omettendo però di richiamare o contrapporre altro elemento di tutela così da permettere un giudizio comparativo e giustificare lo scrutinio di completezza ed effettività del confronto presupposto da Cass. 3681/2019 e per come ripreso da Cass. s.u. 29459/2019;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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