LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5792/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente principale –
contro
M.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Pierguido Stanchi, presso il cui studio in Roma, viale Angelico, n. 35, è
elettivamente domiciliato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4583/01/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata in data 9/7/2014;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.
RILEVATO
che:
– M.C., ultimo e unico socio della Sinesi S.r.l., al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese (in data 30/12/2008), impugnava l’avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle Entrate disconosceva costi relativi ad operazioni inesistenti compiute dalla Sinesi e recuperava le maggiori imposte dovute (IVA, IRPEG e IRAP) dell’annualità 2002;
– in particolare, il M. deduceva la tardività dell’accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, non essendo applicabile il raddoppio dell’ordinario termine decadenziale previsto dal D.L. n. 224 del 2006, art. 37, comma 25, convertito dalla L. n. 248 del 2006;
– la C.T.P. di Roma respingeva il ricorso;
– la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 4583/01/14 del 9/7/2014, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello di M. in ragione della tardività dell’accertamento notificato dall’Ufficio, il quale non poteva beneficiare, nel caso di specie, del raddoppio dei termini;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale (basato su un unico motivo), M.C., il quale ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, deve constatarsi l’infondatezza delle eccezioni, sollevate dal controricorrente, di inammissibilità dell’atto introduttivo per la pretesa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: la riproposizione di stralci di atti processuali e documenti dei precedenti gradi di giudizio non comporta ex se l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a meno che la stessa non ridondi nel mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva e pregiudichi così l’intelligibilità delle questioni, dei fatti di causa e delle censure svolte.
Nel caso de quo, invece, la trascrizione delle precedenti decisioni costituisce doverosa esposizione del fatto processuale, proprio in ossequio alla norma che il M. assume violata.
Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dato che l’Agenzia ha specificamente indicato i documenti ai quali ha fatto riferimento (si veda a pag. 11, ultimo capoverso, del ricorso per cassazione) e ne ha anche trascritto le parti reputate rilevanti per l’illustrazione dei motivi d’impugnazione.
Ancora, contrariamente agli assunti del controricorrente, l’istanza ex art. 369 c.p.c., comma 3, risulta presentata alla cancelleria del giudice di merito e la richiesta è stata depositata insieme col ricorso, come prescritto dalla succitata disposizione.
2. L’Agenzia ricorrente censura la sentenza di merito (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per avere la C.T.R. – pur richiamando il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, ma reputandosi investita dell'”onere di verificare e riscontrare i presupposti dell’obbligo di denuncia” – ritenuto tardivo l’accertamento, in quanto il raddoppio dei termini implica la prova dell'”esistenza della comunicazione all’A.G. della notizia di reato riconducibile al soggetto accertato”, e concluso per l’inapplicabilità della richiamata disposizione “poichè, al di là della fattispecie di reato fiscale nella quale si è ritenuta coinvolta la società Sinesi S.r.l. riconducibile al contribuente in oggetto, non è stato fornito dall’Ufficio alcun ulteriore elemento circa il perfezionamento della comunicazione di reato alla Procura della Repubblica ed in specie con riguardo all’anno 2002… Non è stato possibile infatti riscontrare… l’effettiva instaurazione del processo penale presso la competente Procura; mentre dalle risultanze del PVC si trae una indicazione di reato del tutto generica e, come tale, inidonea ad identificare gli elementi di reato riferibili al soggetto accertato, nè infine l’ipotesi di reato è stata neppure specificata nell’atto accertativo. A tacere poi che il reato si era estinto, per intervenuta prescrizione alla data del 31/12/09, ossia prima della notifica dell’atto di accertamento in oggetto e prima della redazione del PVC, avvenuta in data 27/10/11.”.
La censura è fondata nei limiti di seguito esposti.
Deve premettersi, infatti, che il raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, commi 24 e 25 (che ha modificato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57) – norma che l’Agenzia ricorrente assume violata dalla C.T.R. del Lazio – non può riguardare la ripresa fiscale avanzata per il recupero dell’IRAP, ma soltanto l’IRPEG (oggi IRES) e l’IVA che sono oggetto dell’atto impositivo impugnato: “In tema di accertamento, il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poichè le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali” (così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018, Rv. 647996-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 4742 del 24/02/2020, Rv. 656995-01, e Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9314 del 20/5/2020).
Soltanto con riguardo al recupero di maggiori imposte per IVA e IRPEG (oggi IRES), dunque, si svolgono le seguenti considerazioni.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche alla luce della sentenza n. 247 del 2011 della Corte Costituzionale, “il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019, Rv. 654733-01), “in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 11620 del 14/05/2018, Rv. 648527-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 33793 del 19/12/2019, Rv. 656433-01), non assumendo rilievo, ai fini del raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento tributario – “nè l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 405 c.p.p., nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28616 del 08/11/2018; analogamente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018, Rv. 650508-01).
In senso opposto sono le statuizioni della C.T.R. del Lazio che, pur dando atto delle possibili conseguenze penali derivanti dal coinvolgimento in una frode per operazioni oggettivamente inesistenti, ha omesso di applicare il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, in ragione della mancata prova di una specifica denuncia all’Autorità Giudiziaria penale (la cui presentazione non è necessaria per l’applicabilità della norma) e della già intervenuta estinzione dell’ipotizzato reato per prescrizione (circostanza irrilevante ai fini tributari).
Conseguentemente, il motivo di ricorso va accolto limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IRPEG (oggi IRES) e IVA, mentre è respinto quanto alla ripresa a fini IRAP; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle questioni inerenti alle predette imposte (IRES ed IVA), nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
3.Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo coi quali l’Agenzia delle Entrate ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. (per avere la C.T.R. – nel ritenere mancante una “prova certa” relativa alla trasmissione della notitia criminis all’Autorità Giudiziaria – omesso di attribuire al p.v.c. e all’avviso di accertamento, entrambi recanti la specifica attestazione dell’inoltro all’A.G. della denuncia di fatti aventi rilievo penale ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, la fede privilegiata riconosciuta agli atti pubblici) e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (costituito dall’avvenuta trasmissione all’Autorità Giudiziaria della denuncia dei fatti di reato riscontrati).
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, M.C. ha dedotto (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullità della sentenza della C.T.R. per violazione ed eccesso di potere in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e alla L. n. 212 del 2000, art. 7, in ragione della nullità dell’avviso di accertamento, sottoscritto da soggetto non dotato di idonea qualifica funzionale o di apposita (necessaria) delega; si afferma che, in conseguenza della dichiarata illegittimità costituzionale del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 (sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale), l’atto impositivo impugnato è invalido perchè emanato da dirigente provo dei poteri per impegnare e rappresentare l’Agenzia e che l’inesistenza dell’avviso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
La censura è inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata d’ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità” (così, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19929 del 23/09/2020, Rv. 659043-01, che, in fattispecie del tutto analoga, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si era dedotta la nullità della sentenza e dell’intero processo per essere stati gli atti di contestazione di sanzioni sottoscritti da un funzionario incaricato e non da un dirigente munito del richiesto potere di firma, non avendo tale profilo mai costituito oggetto del thema decidendum; nello stesso senso, sempre in tema di atti sottoscritti da un funzionario incaricato e non da un dirigente munito del richiesto potere di firma, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015, Rv. 637348-01).
5. Stante il rigetto dell’impugnazione di M., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021