Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18990 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14356/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Ferraro e dall’Avv. Luigi Isabella Valenzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Pompeo Ugonio, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. sentenza n. 3982/30/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata in data 19/12/2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate notificava a M.S., in data 16/2/2001, un avviso di accertamento ai fini IVA (anno d’imposta 1995) che, fatto oggetto di impugnazione, veniva parzialmente annullato dalla C.T.P. di Agrigento, la quale – con sentenza n. 244/01/02 dell’11/3/2002 – così statuiva: “Annulla il maggiore imponibile accertato in Lire 675.178.000, a cui ascende una maggiore imposta di Lire 56.358.000, disponendo la determinazione del reddito e la relativa IVA, applicando la percentuale di ricarica secondo il metodo della media aritmetica ponderata; conferma la maggiore imposta accertata per Lire 286.000”;

– in data 21/5/2003, M.S. presentava domanda di definizione di lite fiscale pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

– il successivo 10/12/2004, preso atto dell’insufficienza del versamento effettuato dal M., l’Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di rifiuto della domanda di definizione della lite e provvedeva altresì ad iscrivere a ruolo le somme dovute in base alla sentenza n. 244/01/02 dell’11/3/2002, nelle more divenuta definitiva; in particolare, l’Amministrazione iscriveva a ruolo gli importi di Euro 29.254,18 per IVA, Euro 6.889,54 per interessi ed Euro 72.711, 45 per sanzioni e l’iscrizione veniva notificata con cartella di pagamento;

– con separati ricorsi il M. impugnava la predetta cartella e il provvedimento di diniego;

– con la sentenza n. 53/05/06 dell’8/2/2006, la C.T.P. di Agrigento annullava il provvedimento di diniego dell’istanza di definizione della lite;

– con la sentenza n. 41/05/06 dell’11/1/2006, la C.T.P. di Agrigento annullava la cartella di pagamento;

– mentre quest’ultima decisione passava in giudicato, la sentenza n. 53/05/06 dell’8/2/2006 veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la C.T.R. Sicilia, con la sentenza n. 121/30/08 del 27/10/08 riformava le statuizioni di primo grado dichiarando la legittimità del rifiuto opposto dall’Ufficio;

– in conseguenza di questa pronuncia (poi divenuta definitiva), l’Agenzia procedeva ad una nuova iscrizione a ruolo (fondata sulla sentenza n. 121/30/08 del 27/10/08) ed emetteva una cartella di pagamento che veniva impugnata dal M.;

– la C.T.P. di Agrigento, con la sentenza n. 164/07/11 del 7/3/2011 annullava l’atto impugnato, in quanto a) la sentenza n. 41/05/06 aveva annullato la cartella conseguente al rigetto dell’istanza di definizione della lite e da ciò poteva desumersi la volontà dell’Amministrazione di abbandonare il contenzioso, b) l’iscrizione a ruolo non rispettava la sentenza n. 244/01/02 dell’11/3/2002 (riguardante l’avviso di accertamento), posto che l’Ufficio non aveva chiarito e documentatole modalità con cui, applicando una media aritmetica ponderata del 26%, era addivenuto alla determinazione della somma dovuta;

– la C.T.R. della Sicilia – con la sentenza n. 3982/30/14 del 19/12/2014 – respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in ragione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 41/05/06 dell’11/1/2006, la quale aveva annullato la cartella di pagamento perchè recante somme diverse da quelle indicate nella succitata sentenza n. 244/01/02 dell’11/3/2002 (che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento e rimesso all’Agenzia la rideterminazione della pretesa); la C.T.R. siciliana, infatti, precisa che l’ammontare delle somme iscritte a ruolo non è conforme alla prima decisione (che aveva annullato il maggiore imponibile “disponendo la rideterminazione del reddito e la relativa IVA”), sicchè “l’esecuzione della sentenza n. 244/01 era coperta da giudicato e… è stato accertato che poteva iscriversi a ruolo la somma di Lire 286.000”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo;

– il M. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate censura la decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto coperta da giudicato (e, segnatamente, dalla sentenza n. 41/05/06 dell’11/1/2006 della C.T.P. di Agrigento) l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’importo riportato nella cartella di pagamento, sebbene l’oggetto dell’impugnazione del M. riguardasse una cartella emessa in esito alla sentenza n. 121/30/08 del 27/10/08, favorevole all’Amministrazione.

La sentenza n. 244/01/02 dell’11/3/2002 della C.T.P. di Agrigento (“Annulla il maggiore imponibile accertato in Lire 675.178.000, a cui ascende una maggiore imposta di Lire 56.358.000, disponendo la determinazione del reddito e la relativa IVA, applicando la percentuale di ricarica secondo il metodo della media aritmetica ponderata; conferma la maggiore imposta accertata per Lire 286.000”) ha, da un lato, respinto l’impugnazione del M. e, dall’altro, annullato l’atto impositivo, rimettendo all’Ufficio il ricalcolo dei maggiori ricavi (secondo l’indicato criterio della media ponderata) e la conseguente rideterminazione delle imposte dovute.

Così facendo il giudice tributario ha abdicato al proprio compito di giudice del rapporto, investito di una decisione sostitutiva che non può limitarsi ad una pronuncia parziale sull’an, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016, Rv. 640171-01).

Tuttavia, la succitata sentenza non è stata impugnata e il suo passaggio in giudicato ha reso definitivo l’originario errore, da cui è scaturita l’intera vicenda.

Infatti, l’Agenzia ha ritenuto di poter rideterminare l’ammontare dell’imposta mediante l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, la quale – essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale (rinnovata, dopo la pronuncia della C.T.P.) e non essendo preceduta da un avviso di accertamento (risultando annullato in parte qua il precedente avviso) – ha natura di atto impositivo ed è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa.

Proprio per una ragione di merito, la sentenza n. 41/05/06 dell’11/1/2006 della C.T.P. di Agrigento ha annullato la cartella di pagamento: come risulta dalla pronuncia qui impugnata, infatti, si è statuito che soltanto l’importo di Lire 286.000 poteva essere iscritto a ruolo e che era invece illegittima la restante pretesa, non preceduta da un contraddittorio, nè supportata da chiarimenti e documentazione circa la media ponderata applicata.

Si deve prescindere dalla correttezza della decisione ora menzionata, perchè anche tale sentenza è passata in giudicato, sicchè le sue statuizioni – che incidono il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate – sono definitive: correttamente, dunque, i giudici di merito hanno accolto le doglianze del M. avverso la pretesa fiscale, rinnovata con l’emissione di un’ulteriore cartella.

Nessun rilievo “innovativo” assume la sentenza n. 121/30/08 del 27/10/08 della C.T.R. siciliana, sulla scorta della quale l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad una nuova iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella impugnata in questo giudizio: detta pronuncia infatti, in riforma della sentenza n. 53/05/06 dell’8/2/2006 della C.T.P. di Agrigento, ha riguardato il provvedimento di diniego di definizione della lite pendente e riconosciuto la legittimità del rifiuto opposto dall’Ufficio, ma non ha scalfito il decisum relativo all’entità della pretesa (sulla quale, in via definitiva, aveva statuito la C.T.P. agrigentina con la sentenza n. 41/05/06 dell’11/1/2006), nè può attribuirsi all’istanza di definizione della lite – respinta – un effetto ripristinato-rio dell’originario avviso di accertamento (parzialmente annullato con la sentenza n. 244/01/02 dell’11/3/2002, passata in giudicato) oppure alla sentenza n. 121/30/08 del 27/10/08 la valenza di autonomo titolo legittimante una nuova iscrizione a ruolo o la notifica di una cartella di pagamento.

In altre parole, la definitività della decisione sulla cartella di pagamento (sentenza n. 41/05/06 dell’11/1/2006 della C.T.P. di Agrigento, che ha reputato illegittima la pretesa fiscale eccedente l’importo di Lire 286.000 in mancanza di contraddittorio, chiarimenti e documentazione a supporto) impediva all’Agenzia delle Entrate di emettere una nuova cartella di pagamento in assenza dei presupposti ritenuti indispensabili dal giudice di merito; contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza n. 121/30/08 del 27/10/08 della C.T.R. Sicilia non legittimava l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella qui impugnata, posto che quella decisione riguardava soltanto la legittimità del diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di definizione della lite.

In conclusione, il motivo è infondato e il ricorso va respinto.

2. In ordine alla pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, si ritiene di disporne la compensazione in ragione della contraddittorietà delle decisioni da cui è scaturita la presente controversia.

3. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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