Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.18992 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7623-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.DELLA BALDUINA 63, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SAVORELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIA BRACCO;

– ricorrente –

contro

IL PROGRESSO AGRICOLO SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 323/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che la Corte di Cassazione accolga il ricorso.

FATTI RILEVANTI 1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 323/48/13 del 28 marzo 2013, pubblicata il 1 ottobre 2013, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 279/11/11, di accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente Il Progresso Agricolo s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agente della riscossione, avverso l’estratto ruolo e le pertinenti cartelle di pagamento, recanti vari importi a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione mediante atto recante la data del 25 marzo 2014, consegnato all’ufficiale giudiziario il 26 marzo 2014 per la notificazione mediante spedizione in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

3. – La contribuente intimata non ha volto difese.

4. – Il Pubblico Ministero ha concluso per iscritto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con atto del 15 aprile 2021 per l’accoglimento del ricorso.

5. – Fissato alla udienza pubblica del 6 maggio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata del D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione L. n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Corte rileva in limine che il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, recante la copia del ricorso, spedita dall’ufficiale giudiziario alla intimata società contribuente, la quale non si è costituita nel presente giudizio di legittimità.

2. – Soccorre in termini il principio di diritto secondo il quale “La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01; Sez. 2, sentenza n. 13639 del 04/06/2010, Rv. 613239 – 01; Sez. 2, sentenza n. 70 del 04/01/2002, Rv. 551390 – 01; Sez. 1, sentenza n. 965 del 04/02/1999, Rv. 522942 – 01).

3. – La Corte provvede pertanto alla conseguente declaratoria.

4. – Nessun provvedimento deve essere adottato, in ordine alle spese processuali, in quanto la vittoriosa parte intimata non ha svolto difese.

5. – La declaratoria della inammissibilità del ricorso comporta, tuttavia, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta da remoto, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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