LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10886-2016 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, M.L., MA.GI., P.G., T.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1914/2015 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 02/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 4314/15 del 13 aprile 2015, pubblicata il 2 novembre 2015, – per quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 141/11/2012, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente R.P. avverso gli avvisi di accertamento, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006.
2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 29 aprile 2016.
3. – Con memorie del 30 maggio 2019 e del 7 aprile 2021 il ricorrente, esponendo di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, giusta allegata domanda ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo e la irripetibilità delle spese anticipate.
4. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria recante la data del 1 dicembre 2020, confermando – e documentando con corredo di pertinente produzione – che il contribuente ha definito la lite ed “effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto” ha concluso, in adesione alla mozione del ricorrente, per l’estinzione del processo, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
CONSIDERATO
1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, cit., art. 6 comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).
3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021