LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7834-2018 proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOSSO DI DRAGONCELLO, 116, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO BOSCHETTI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4774/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 27/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4774/15/2017 del 10 luglio 2017, pubblicata il 27 luglio 2017, riformando, in accoglimento dell’appello dell’Ente impositore, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 1816/2016 (favorevole al contribuente), ha rigettato il ricorso proposto dalla Agenzia del Demanio, nei confronti del Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano, in persona del presidente in carica pro tempore, legale rappresentante del Consorzio, avverso la cartella di pagamento recante l’importo di Euro 163.808,88 a titolo di contributi consortili, dovuti per l’anno 2011.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 28 febbraio 2018.
3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso del 3 aprile 2018 e con memoria del 7 aprile 2021, eccependo tra l’altro la “la improcedibilità” (rectius: inammissibilità) della impugnazione, in quanto tardivamente proposta.
4. – Con atto recante la data del 25 aprile 2021, depositato il 20 aprile 2021, la ricorrente, dando atto della fondatezza della avversaria eccezione di inammissibilità della impugnazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
1. – La Corte procede in limine allo scrutinio della rinunzia al ricorso in quanto la decisione al riguardo prevale sulla declaratoria della inammissibilità della impugnazione intempestivamente proposta.
In tal senso, infatti, la giurisprudenza di legittimità, rivedendo il precedente, contrario orientamento (Sez. Un., ordinanza n. 10982 del 09/06/2004, Rv. 573501 – 01 e Sez. Un., ordinanza n. 15 del 23/02/2000, Rv. 534250 – 01), è ormai consolidata nella affermazione del principio di diritto, secondo il quale deve essere “dichiarata l’estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia” al ricorso per cassazione, “anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione” (Sez. Un., ordinanza n. 19514 del 16/07/2008, Rv. 604337 – 01; Sez. Un., ordinanza n. 3129 del 17/02/2005, Rv. 579030 – 01; Sez. Un., ordinanza n. 23737 del 22/12/2004, Rv. 578369 – 01; cui adde Sez. 6 – 3, ordinanza n. 32584 del 17/12/2018, Rv. 652288 – 0, secondo la quale “l’immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia (prevale) anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l’inammissibilità o l’improcedibilità”, e Sez. 6 – 2, ordinanza n. 32368 del 13/12/2018, Rv. 652064 – 01, secondo la quale “qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua rinunzia”).
2. – Nella specie, tuttavia, non risulta che la ricorrente Avvocatura generale dello Stato abbia notificato l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione al controricorrente, nè che l’abbia – in alternativa – comunicato all’avvocato del Consorzio, per l’apposizione del visto, come prescrive l’art. 390 c.p.c., comma 3.
Orbene, soccorre in proposito il principio di diritto, secondo il quale, in mancanza della notificazione e della comunicazione, “la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo; ma, poichè è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (Sez. Un., sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01; Sez. Un., ordinanza n. 15 del 23/02/2000, Rv. 534250 – 01; Sez. 1, sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019 – 01; Sez. 3, sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 – 01).
Consegue la relativa declaratoria.
3. – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021